Catasto

Riforma catastale, gli obiettivi e le regole

L’obiettivo della riforma è quello di allineare i valori catastali a quelli reali degli immobili

Per la determinazione del valore si calcolano i metri quadri al posto dei vani e si fa riferimento agli affitti della zona, in quanto le norme attuali sono lontanissime da quelle reali. Infatti, la fotografia catastale è vecchia di decenni e non corrisponde agli attuali valori di mercato. Così può succedere, ad esempio, che un attico del centro storico, una volta classificato come un bilocale e popolare, ora invece è immobile di lusso e vale catastalmente meno di un bilocale di periferia.
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Riforma del catasto

La Fiaip dice no all’uso della riforma a fini espropriativi: è contraria alla riforma del catasto così come presentata dal Governo

‘Il catasto serve a tassare le rendite e non la proprietà dei beni immobiliari – dichiara Paolo Righi, Presidente Nazionale della Fiaip – e nella legge delega inoltre, non si trova traccia di un eventualeabbassamento delle aliquote, da applicarsi dopo la riforma’.
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Il Geo Portale contro l’abusivismo edilizio

Uno strumento per i cittadini e per le imprese, un’eccellenza al servizio del federalismo fiscale, grande punto di forza per avviare catasto on line.

L’iniziativa, attuata attraverso un protocollo tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e Camera di Commercio, è funzionale a mettere in atto una capillare attività di coordinamento sul territorio attraverso il coinvolgimento dei comuni e il coordinamento dell’amministrazione provinciale proprio in tema di controllo dell’abusivismo e per la salvaguardia dello stesso territorio.
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Prorogato il termine per regolarizzare le ‘case fantasma’

Il Decreto Legge n. 225/2010, cosiddetto Milleproroghe, è stato convertito nella Legge n. 10/2011. C’è tempo fino al prossimo 30 aprile (originariamente, 30 dicembre 2010) per la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, relative a immobili non registrati oppure oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione, comunque non dichiarate.

Cambiano, al riguardo, le procedure di notifica della rendita presunta: niente più ‘postino’ ma affissione all’albo pretorio del Comune e pubblicazione del relativo comunicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, presso i suoi uffici provinciali e presso quelli dei Comuni interessati. Occhio anche all’efficacia della rendita, assegnata o dichiarata: la decorrenza ‘presunta’ è il 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Leggi di seguito l’art. 2 comma 5 bis del DL convertito in Legge…
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Per i fabbricati non dichiarati ed ex rurali una scadenza da ricordare

La strategia della nuova campagna di comunicazione istituzionale intende sollecitare la regolarizzazione spontanea, entro il 31 marzo 2011, dei fabbricati non dichiarati mediante l’iscrizione degli stessi nella banca dati catastale

Nel corso del 2011 l’Agenzia prosegue l’attività, già avviata nel 2007, di individuazione dei fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto, come previsto dall’art. 2, comma 36, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modifiche, dalla L. n. 286 del 24 novembre 2006), dall’articolo 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) e dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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Una sanzione amministrativa quadrupla per gli immobili non dichiarati

Una sanzione amministrativa quadrupla per gli immobili non dichiarati

Il 75 per cento dell’importo delle multe ai Comuni, le nuove disposizioni potrebbero entrare in vigore dal primo aprile

Secondo il comma 7 ter dell’articolo 1, la mancata dichiarazione all’Agenzia del Territorio per l’emersione degli immobili non dichiarati sarà punita con una sanzione amministrativa quadrupla. È prevista la stessa sanzione per chi non comunica le variazioni di consistenza e destinazione degli edifici.
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Normative per la classificazione catastale di un immobile

Normative per la classificazione catastale di un immobile

L’amministrazione può rivedere la classificazione catastale di un immobile che non ha subito variazioni edilizie senza dover effettuare una visita preventiva (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 3 novembre 2010, n. 22313)
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Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita

Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita

Anche in assenza di variazioni edilizie, il catasto può procedere d’ufficio al riclassamento dei fabbricati urbani

L’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili non richiede alcuna ‘perlustrazione’ da parte dei funzionari del Territorio, quando gli stessi immobili non hanno subito modifiche edilizie e il loro classamento è, evidentemente, non in linea con quello attribuito a fabbricati simili e con medesime caratteristiche. La visita di controllo è ancor più superflua se il Comune su cui insistono ha ripartito il proprio territorio in microzone.
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Il riclassamento dell’unità immobiliare e l’aggiornamento dell’imposta comunale sugli immobili

Il riclassamento dell’unità immobiliare e l’aggiornamento dell’imposta comunale sugli immobili

Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato

È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale ‘le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell’accertare l’ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento’.
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Gli immobili invenduti aumentano il credito Iva

Gli immobili invenduti aumentano il credito Iva

Le immobiliari di costruzione risentono della crisi economica più delle altre imprese e così si è venuto a creare un forte incremento di immobili invenduti

I problemi che derivano dalla crisi dell’invenduto sono più gravosi per le imprese di costruzione. Infatti la cessione di immobili è considerata imponibile se viene effettuata entro il quarto anno dalla sua ultimazione; invece la vendita eseguita dopo tale termine è essere esente da Iva, in base numero 8bis dell’articolo 10 del Dpr Iva.
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