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Nuovo regime tributario applicato ai proventi dei fondi immobiliari per i non residenti

Nuovo regime tributario applicato ai proventi dei fondi immobiliari per i non residenti

Categorie di investitori e decorrenza delle regole. I primi chiarimenti sui ‘ritocchi’ alla non imponibilità

Le modifiche, apportate dalla manovra d’estate (Dl 78/2010), al regime tributario dei redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti dai non residenti, trovano i chiarimenti nella circolare delle Entrate n. 11/E del 9 marzo. La normativa vigente prima del decreto 78/2010 prevedeva la non imponibilità di tali redditi (articolo 7, comma 3, Dl 351/2001) per le seguenti categorie di soggetti ‘esteri':

– soggetti residenti nei Paesi che consentono lo scambio di informazioni fiscali
– investitori istituzionali esteri costituiti nei Paesi white list (individuati dal decreto da emanare ai sensi dell’articolo 168 Tuir-bis, in attesa del  quale si continua a fare riferimento al Dm 4 settembre 1996 (‘Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana’)
– enti e organismi costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il nuovo regime ha modificato i soggetti che possono fruire dell’esenzione: le ritenute non si applicano ai proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri istituiti nei Paesi white list, da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (articolo 7, comma 3 Dl 351/2001).

L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, individua i fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri (Oicr), che fruiscono del beneficio della non imponibilità, negli enti che presentano le stesse finalità di investimento di quelli italiani, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Per fruire del regime di esenzione, inoltre, rileva la circolare, è necessario fornire un’autocertificazione della propria residenza e del periodo di possesso delle quote (circolare 38/E/2004).

I proventi dei fondi immobiliari percepiti dai soggetti non residenti diversi da quelli ‘esentati‘ scontano la ritenuta del 20% oppure l’aliquota minore in caso di convenzione contro le doppie imposizioni.

In presenza di tale accordo i sostituti d’imposta devono acquisire:
– una dichiarazione del non residente, contenente i propri dati, le condizioni dell’intesa e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile in base alla convenzione
– la certificazione della residenza del soggetto, da parte dell’autorità fiscale competente. Tale attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione.

La circolare, inoltre, ricorda che il nuovo regime tributario si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 31 maggio 2010, riferiti a periodi di attività di fondi iniziati dopo il 31 dicembre 2009, chiarendo che la parte dei proventi a cui si applica la vecchia disciplina (plafond) si determina come differenza tra il valore netto contabile del fondo al 31 dicembre 2009 e quello alla data di costituzione dello stesso, aumentato dei rimborsi e diminuito delle sottoscrizioni (differenza che va poi divisa per il numero delle quote risultanti al 31 dicembre 2009).

Per semplificazione, i proventi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2010 si considerano riferibili ai periodi di attività precedenti, fino a concorrenza del plafond.

Fonte: FiscoOggi – Patrizia De Juliis

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