Norme Condominiali

Manutenzione del bene locato e risarcimento danni

Il locatore ha l’obbligo di far eseguire nell’appartamento concessogli in affitto tutte le riparazioni necessarie a conservare l’immobile nello stesso stato in cui l’ha ricevuto.

Le opere di piccola manutenzione spettano per legge all’inquilino per tutta la durata del contratto. Può capitare, però, che nel corso della locazione l’immobile presenti alcuni difetti gravi, che riducono il godimento dell’appartamento affittato. Possono essere anche difetti di costruzione oppure vizi sopravvenuti per scarsa manutenzione. Comunque il proprietario ha l’obbligo di intervenire con urgenza quando l’inquilino gli segnala la necessità di riparazioni, in base all’art. 1577 del codice civile, che tuttavia autorizza lo stesso inquilino, in caso d’urgenza, a provvedere alle riparazione necessarie avvertendo però il proprietario, al quale poi può richiedere il rimborso dei costi anticipati. L’inquilino, quindi, deve fare in modo che l’immobile rimanga sempre nello stesso stato manutentivo in cui l’ha ricevuto in locazione.
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Norme di condominio, a proposito del piano ripartizione spese…

Che cosa fare se l’amministratore predispone e l’assemblea approva un piano sbagliato?

Il condomino Tizio è proprietario di una unità immobiliare ubicata nel condominio Alfa, ma non ha accesso allo stabile comune, essendo proprietario soltanto di un box nell’autorimessa condominiale. Perciò non ha l’obbligo di partecipare alle spese di gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio: pulizia scale, manutenzione ascensore, ecc.: ‘qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità’ (art. 1123, terzo comma, c.c.).
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Decoro condominiale: installazione di condizionatori e zanzariere, gli avvertimenti di Confedilizia

Per difendersi dal caldo e dagli insetti, molti italiani, in questi giorni, stanno pensando di ricorrere all’installazione di condizionatori e zanzariere. Ma attenzione: se si vive in condominio, ci sono delle regole da rispettare.

Il Tribunale di Milano ha avuto modo di precisare, infatti, che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso condizionatore, altera ‘la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell’edificio e non quello di contenere corpi estranei, che turbano l’equilibrio estetico complessivo dell’edificio medesimo)’.
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Un condomino che si candida come amministratore

Un condomino che si candidi come amministratore può votare a favore della propria elezione? E nel caso lo stesso condomino partecipi all’assemblea munito di una o più deleghe, può votare per sè per conto dei condòmini che rappresenta?

La risposta al duplice quesito può trarsi dalla lettura delle diverse sentenze della Cassazione che hanno trattato l’argomento. Da tali pronunce si evince, infatti, che in capo al condomino che si proponga come amministratore del suo stabile può ravvisarsi una situazione di conflitto di interessi; situazione di conflitto che invece non può estendersi al rappresentato se non a determinate condizioni.
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Problemi di condominio, lavori di straordinaria manutenzione ed urgenza

Problemi di condominio, lavori di straordinaria manutenzione ed urgenza

Le competenze dell’amministratore ed il ruolo dell’assemblea

Una sentenza resa dal Tribunale di Salerno il 10 ottobre del 2010 ci offre il pretesto per tornare a trattare del tema dei lavori di manutenzione straordinaria e i poteri dell’amministratore di condominio il relazione agli stessi. La norma di riferimento è quella contenuta nel secondo comma dell’art. 1135 c.c. a mente del quale ‘l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea’.
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Nuove norme condominiali: basta la maggioranza per l’approvazione delle tabelle millesimali

Nuove norme condominiali: basta la maggioranza per l’approvazione delle tabelle millesimali

Secondo l’orientamento giurisprudenziale sinora prevalente era necessario il consenso di tutti i condomini

Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per l’approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma del codice civile, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
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Fisco e locazione

Fisco e locazione

Nuovi modelli per registrare i contratti

A seguito all’ entrata in vigore del DL n. 78 del 2010 che, all’ articolo 19 (commi 15 e 16), ha previsto l’ obbligo, da oggi 1° luglio, di indicare i riferimenti catastali dei beni immobili nazionali, contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti di locazione o comodato, è stata redatta una nuova versione del modello 69, il quale è stato aggiornato nel quadro D.

Invece, in caso di cessioni, risoluzioni o proroghe degli stessi contratti di locazione o comodato, per identificare gli immobili, è stato creato un nuovo modello denominato ‘CDC’. Il contribuente dovrà presentare il nuovo modello, in forma cartacea, all’ ufficio dell’ Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dal versamento attestante l’ operazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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Normative. Parcheggi pertinenziali realizzati da terzi

Normative. Parcheggi pertinenziali realizzati da terzi

Ribaltando la posizione assunta dai giudici di primo grado, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 184 del 31 / 3 / 2010 ha ritenuto che l’ articolo 9, comma 1,  della Legge 122 / 1989, in materia di parcheggi pertinenziali, deve essere letto nel senso che la possibilità di realizzare detti parcheggi, in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici, non è limitata soltanto ai proprietari di immobili esistenti sulla base di un vincolo materiale di pertinenzialità preesistente fra detti immobili e i parcheggi medesimi.
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News. La professionalità on line

News. La professionalità on line

Partecipare ad un corso per amministratori di condominio on line, permette, comodamente seduto nella propria abitazione / studio / ufficio, di essere iscritto all’ A.N.AMM.I. e di svolgere una professione di sicuro interesse e guadagno, con i servizi e la garanzia offerti da una Associazione di categoria che ricopre il ruolo di leadership nel settore di amministratori di condominio, l’ A.N.AMM.I.

Quali sono i vantaggi?
Costi contenuti, dovuti alla non necessità di avere aule, ecc., accesso alle dispense relative alle singole lezioni, procedura automatica di verifica e di controllo, autorizzazione agli steps successivi. A ciò, si dovranno aggiungere servizi di tutor personalizzati con docenti altamente qualificati, che, non solo attraverso e – mail specifiche, ma anche con una linea telefonica dedicata, potranno supportare il corsista per tutte le esigenze del corso ed altro.
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Salone Immobiliare di Bologna: 11-14 Novembre 2010 al Bologna Congressi nella Sala Maggiore

L’edizione 2010 del Salone Immobiliare di Bologna si preannuncia come uno degli eventi principali per il settore immobiliare locale e nazionale; la fiera è stata organizzata al fine di permettere un contatto diretto tra chi vuole vendere o acquistare casa e gli operatori immobiliari.

Per chi cerca casa
Il Salone Immobiliare è la migliore occasione per trovare la casa ideale: in un solo giorno, infatti, è possibile valutare migliaia di case in vendita, nuove o tradizionali, direttamente dai costruttori e dalle agenzie.

Visitare il Salone Immobiliare di Bologna vuol dire:
- Risparmiare mesi di tempo in appuntamenti e ricerche
- Cogliere le migliori occasioni tra le migliaia di offerte
- Vedere immagini e planimetrie di migliaia di immobili in poche ore
- Avere una visione complessiva sui prezzi degli immobili a Bologna e dintorni
- Ottenere e comparare vari preventivi di Mutui da banche e finanziarie in pochi minuti

Il Salone Immobiliare di Bologna è un’occasione imperdibile per chi cerca casa.
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