728 x 90



Prorogato il termine per regolarizzare le ‘case fantasma’

Prorogato il termine per regolarizzare le ‘case fantasma’

Il Decreto Legge n. 225/2010, cosiddetto Milleproroghe, è stato convertito nella Legge n. 10/2011. C’è tempo fino al prossimo 30 aprile (originariamente, 30 dicembre 2010) per la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, relative a immobili non registrati oppure oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione, comunque non dichiarate.

Cambiano, al riguardo, le procedure di notifica della rendita presunta: niente più ‘postino’ ma affissione all’albo pretorio del Comune e pubblicazione del relativo comunicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, presso i suoi uffici provinciali e presso quelli dei Comuni interessati. Occhio anche all’efficacia della rendita, assegnata o dichiarata: la decorrenza ‘presunta’ è il 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Leggi di seguito l’art. 2 comma 5 bis del DL convertito in Legge…

5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili.

Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente.

In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.

I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti

Cancel reply