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Agevolazioni prima casa, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agevolazioni prima casa, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agevolazioni prima casa, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il contribuente già proprietario di un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa non può godere degli stessi benefici per acquistarne un’altra se la casa già posseduta non basta più a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia

Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 86/E del 20 agosto 2010, in risposta al quesito di un contribuente che, risiedendo in un’abitazione acquistata in regime agevolato dal proprio coniuge prima del matrimonio, chiede di applicare di nuovo le agevolazioni prima casa per l’acquisto, in comunione con il coniuge, di un’altra abitazione, in quanto la casa già posseduta non è più idonea alle mutate esigenze familiari.

Il contribuente cita l’Ordinanza della Corte di Cassazione n.100 dell’8 gennaio 2010, nella quale è stato riconosciuto il diritto di fruire dei citati benefici fiscali anche al contribuente già proprietario di un altro immobile che, tuttavia, per dimensioni e caratteristiche, non risultava idoneo a soddisfare i bisogni abitativi familiari.

L’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che, ai sensi della Nota II-bis, all’art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, le agevolazioni prima casa sono escluse in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruire dei benefici risulti già in possesso di un immobile ad uso abitativo nello stesso Comune, o nell’intero territorio nazionale, se acquistato con le medesime agevolazioni.

Inoltre, secondo l’Agenzia, il richiamo all’Ordinanza della Corte di Cassazione n.100/2010, effettuato dall’istante per legittimare la reiterazione delle agevolazioni, non risulta assolutamente pertinente al caso prospettato, in quanto la stessa pronuncia giurisprudenziale si è occupata di una fattispecie molto particolare, nella quale il contribuente, che intendeva fruire ancora dei benefici prima casa, risultava già titolare di un locale (22 mq) assolutamente inadatto a fungere da abitazione, sia per le caratteristiche che per le dimensioni.

Diversa è la situazione prospettata nell’interpello: l’abitazione, di soli 2 vani per 3 componenti del nucleo familiare, non può ritenersi assolutamente non idonea all’uso abitativo. In base a tali considerazioni, l’Agenzia precisa che nel caso in esame non è possibile applicare le agevolazioni prima casa al complessivo acquisto, da parte di entrambi i coniugi (in comunione legale), della nuova abitazione

Tuttavia, così come precisato anche nella precedente Circolare n.38/E/2005, viene ribadito che il coniuge che non risulti già proprietario di un’altra abitazione (e sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dalla citata Nota II-bis) può richiedere, in sede di acquisto in comunione della nuova casa, l’applicazione del regime agevolato nella misura del 50% (ossia limitatamente alla relativa quota di possesso).

Fonte: Ance

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  • Paola
    7 ottobre 2011, 14:02

    Buon giorno,
    come funziona invece nel caso in cui: un coniuge ha acquistato un immobile prima del matrimonio con l’agevolazione prima casa. dopo il matrimopnio con la separazione dei beni adesso l’altro vorrebbe acquistare un immobile. Può ugualmente usufruire dell’agevolazione prima casa? ovvero può considerare il contributo a fondo perduto? il calcolo dell’ISE e ISEE viene fatto su entrambi i coniugi o solo sul proprietario dell’immobile?
    grazie

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