728 x 90



Le pillole fiscali di Cambiocasa: casa, condominio e fisco

Le pillole fiscali di Cambiocasa: casa, condominio e fisco

La definizione di pertinenza per l’IMU e per il codice civile, il bonus arredi vale anche per le parti comuni e la classificazione delle zone sismiche in Italia: i chiarimenti passo per passo.

La nozione di pertinenza.
La nozione di pertinenza è definita in termini molto precisi dalla normativa che ha istituito l’imposta municipale sugli immobili. È opportuno differenziare il concetto di pertinenzialità a seconda che si riferisca o meno all’abitazione principale. In tale ultima ipotesi, infatti, la nozione è più circostanziata e restrittiva. Nello specifico, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (posto auto o autorimessa) e C/7 (tettoia), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (articolo 13, comma 2, Dl 201/2011).

La norma prescrive quindi l’esistenza di ulteriori requisiti oltre a quelli indicati dall’articolo 817 del codice civile (bene destinato durevolmente a servizio o a ornamento di un altro bene, per volontà del proprietario della cosa principale). La definizione del rapporto di pertinenzialità delineato dall’articolo 817 cc trova invece esclusiva applicazione per gli immobili diversi dall’abitazione principale (circolare 38/E del 2005, paragrafo 7).

Il bonus arredi vale anche per le parti comuni
Si può fruire della detrazione di imposta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo nell’ipotesi di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali (articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013).

I beni acquistati dovranno essere utilizzati per arredare, rispettivamente, singole unità immobiliari e parti comuni. La detrazione, da ripartirsi tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di avvalersi dello sconto di imposta per acquistare arredi destinati alla propria unità immobiliare (circolare 29/E del 2013).

La classificazione delle zone sismiche in Italia
Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio, in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – “Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Il decreto n. 63/2013 ha introdotto un’importante novità: una detrazione del 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 90/2013 di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in
zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti

Cancel reply