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Le pillole fiscali di Cambiocasa: locazione, detrazioni e Imu. Normative

Le pillole fiscali di Cambiocasa: locazione, detrazioni e Imu. Normative

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su alcuni aspetti degli adempimenti fiscali relativi alla cedolare secca, al bonus per ristrutturazione e all’Imu sull’abitazione principale. Di seguito, in dettaglio…

1)Come determinare l’imponibile con la cedolare secca

La base imponibile ai fini dell’applicazione della cedolare secca è commisurata al canone di locazione annuo stabilito dalle parti (articolo 3, comma 2 del Dlgs 23/ 2011). A differenza di quanto avviene per l’Irpef (e per le relative addizionali), rileva infatti il 100% di quanto pattuito nel contratto. Non è ammessa alcuna deduzione della base imponibile, né forfetaria, né analitica, in ragione delle spese sostenute dal locatore. Analogamente, è indifferente la tipologia contrattuale adottata (circolare 26/E del 2011).

In particolare, il canone non può essere decurtato né dell’abbattimento forfetario del 15% previsto ordinariamente per gli immobili concessi in locazione, né di quello del 25% previsto per i fabbricati siti nei comuni di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, né dell’ulteriore abbattimento del 30% previsto dell’articolo 8 della legge 431/1998. È comunque bene precisare che, dal 2013, la riduzione forfetaria sui canoni locativi, ai fini Irpef, è del 5% e non più del 15%.

2)Chi può godere del bonus fiscale per il recupero edilizio
La detrazione sulle spese di ristrutturazione può essere usufruita dai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Non ha rilievo invece la condizione di familiare a carico.

3)Il significato di abitazione principale nella normativa IMU
Ai fini dell’applicazione dell’Imu l’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011). In tale ipotesi la normativa prevede una serie di agevolazioni, tra cui l’applicazione di un’aliquota ridotta. Rispetto alla nozione di abitazione principale prevista per l’Ici, per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il contribuente, allo stesso tempo, dimori abitualmente nello stesso e vi abbia la propria residenza anagrafica. Mancando uno dei due requisiti prescritti (la dimora abituale), l’immobile in cui lei ha l’iscrizione anagrafica non può quindi essere considerato come sua abitazione principale.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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