Dal 27 aprile scatta per i mutui delle famiglie la nuova sospensione delle rate per un periodo massimo di 18 mesi.
È ancora operativo, infatti, il Fondo di Solidarietà per i mutui con le relative modifiche apportate dal decreto ministeriale dell’Economia 37/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Grazie al sostegno del Fondo, è possibile sospendere il mutuo per l’abitazione principale senza interessi maturati nel corso della sospensione. La sospensione del mutuo non comporta altri oneri finanziari, quali commissioni o spese istruttorie e non richiede garanzie aggiuntive, purché in possesso di precisi requisiti indicati nel Regolamento del Fondo di solidarietà per i mutui.
Dal 27 aprile saranno disponibili anche i moduli per la presentazione della domanda sui siti del Ministero dell’Economia e della Consap. È possibile chiedere la sospensione anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché non comportino una sospensione complessiva dell’ammortamento superiore a 18 mesi.
Per fruire della sospensione, il titolare o cointestatario del mutuo deve essere disoccupato e, nei tre anni precedenti alla richiesta di sospensione, deve essersi verificato uno dei seguenti casi dopo la data di stipula del mutuo:
*cessazione del rapporto di lavoro subordinato tranne che in caso di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
*cessazione dei rapporti di lavoro in base all’art. 409, numero 3 del codice civile ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
*decesso di un cointestatario o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell‘art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
L’agevolazione è riservata solo ai mutui non superiori a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, e il cui titolare abbia un Isee, ovvero un indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 30mila euro.
La sospensione non può essere richiesta per i seguenti casi:
*ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
*mutui per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.
*fruizione di agevolazioni pubbliche.
*assicurazione a copertura del rischio degli eventi citati, che garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Fonte: Dm 37/2013 con le novità sul Regolamento del Fondo di solidarietà
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