La risoluzione anticipata di un contratto comporta dei costi e delle procedure da seguire per adeguarsi alle norme di riferimento senza incorrere in sanzioni.
La risoluzione di un contratto fra le parti, per vendita, affitto, rendita, assicurazione, appalto o altro, è sempre soggetta a tassazione in parte fissa e in parte variabile e ad eventuali sanzioni. Per il versamento delle tasse si utilizza il modello F23 con codice tributo 113T. Comunque, è indispensabile seguire precise regole realtive alle norme civilistiche sulla risoluzione dei contratti.
Ogni tipologia di contratto è soggetta a precise norme per la risoluzione e, inoltre, esistono norme che riguardano diversi tipi di contratti e che stabiliscono la possibilità di risoluzione, ad esempio per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità. Infine, ci sono casi in cui la risoluzione del contratto avviene automaticamente, altri in cui è necessario un pronunciamento del giudice. Le norme cui ci riferiamo riguardano vendita, somministrazione, locazione, affitto, appalto, mutuo, rendita vitalizia, assicurazione, transazione, cessione di beni ai creditori.
Per quanto riguarda i costi fiscali, la norma principale da tener presente è l’articolo 28 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro), che prevede un’imposta fissa (pari a 168 euro e a 67 euro nei contratti di affitto) nei casi in cui la risoluzione del contratto dipende da una clausola contenuta nello stesso contratto oppure è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.
Sempre il comma 1 dell’articolo 28 prevede che, nel caso in cui il contratto preveda un corrispettivo per la risoluzione, si paghi un’aliquota dello *0,50% per cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze (tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata), garanzie reali e personali a favore di terzi. (articolo 6, parte prima, della Tariffa contenuta nel Dpr 131/1986) e dello *0,3% per gli altri contratti (articolo 9, parte prima della Tariffa).
Tutte le prestazioni e i corrispettivi che derivano dalla conclusione del contratto sono tassati con l’aliquota proporzionale. Il pagamento dell’imposta va effettuato entro 20 giorni. Nel caso dei contratti di affitto, il termine è di 30 giorni. Nei successivi 20 giorni (dal pagamento) va inviato l’attestato di versamento all’ufficio territoriale dove è stato registrato l’atto originario. Se, per esempio per un contratto d’affitto, il contribuente ha già pagato imposte di registro relative a periodi successivi alla data di risoluzione del contratto, ha diritto al rimborso.
Se non si registra l’atto, la sanzione può andare dal 120 al 240% dell’imposta. È prevista una forma di ravvedimento operoso per cui la sanzione scende al 15% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, al 24% se avviene entro un anno.
Se si paga in ritardo, la sanzione è del 30%, e con il ravvedimento operoso le aliquote scendono allo 0,2%: per versamento avviene 15 giorni dalla scadenza (ravvedimento Sprint); al 3% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni; al 3,75% se si paga entro l’anno (ravvedimento lungo).
Lascia un commento
La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti