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Ristrutturazioni e riqualificazione, chiarimenti sulle nuove agevolazioni fiscali

Ristrutturazioni e riqualificazione, chiarimenti sulle nuove agevolazioni fiscali

Chiarimenti sulle nuove detrazioni 2012-2013 per ristrutturazioni e riqualificazione energetica.

Il Decreto Sviluppo ha modificato gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di qualificazione energetica introducendo un’aliquota unica al 50% per le detrazioni nella dichiarazione dei redditi, che saranno concesse solo fino al 30 giugno 2013. È stata infatti introdotta la proroga per le detrazioni del bonus 55% per interventi di ristrutturazione edilizia e per interventi di riqualificazione energetica, per i quali la nuova aliquota scatterà dopo il 30 giugno 2013, cioè fino a quando sarà in vigore il precedente bonus del 55%.

L’agevolazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica applicabile fino al 30 giugno 2013 è concessa per interventi molto specifici per ognuno dei quali sono previsti diversi tetti massimi di spesa.

Di seguito in dettaglio gli interventi agevolati:
*riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono determinati limiti di risparmio energetico.
*interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, sempre nel rispetto di determinati requisiti di trasmittanza termica.
*installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
*sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per l’accesso ai bonus 50% e 55%, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 55/E/2012 del 7 giugno, ha specificato che, per utilizzare le agevolazioni, le spese devono essere pagate con bonifico, bancario o postale, da cui risultino: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico

Per la detrazione energetica, bisogna avere anche la certificazione energetica dell’immobile, e bisogna spedire all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori la documentazione sui lavori realizzati. In sostanza, la procedura non ha subito variazioni.

Per l’agevolazione ex-36%, che va al 50%, si ricorda che non è più necessario spedire la documentazione di inizio lavori al Centro Operativo delle Entrate di Pescara e inoltre l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2012, stabilisce che si può avere la detrazione anche per lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 per i quali non è stata fatta la comunicazione. Basta indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi.

Si ricorda anche l’abolizione dei costi di manodopera in fattura anche per le fatture precedenti al 14 maggio 2012 e che sempre la circolare 19/E/2012 spiega quali sono i documenti che il contribuente deve conservare per eventuali possibili controlli: atto di notorietà, autocertificazione, certificazione dell’amministratore.

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