L’opinione di Corrado Sforza Fogliani, Presidente Confedilizia
Il comma 3 dell’art. 3, d.lgs. 23/2011 sulla cedolare secca, prevede che la registrazione del contratto di locazione ‘assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191′.
La norma del 1978 è quella relativa alla cosiddetta comunicazione di cessione di fabbricato da farsi all’autorità locale di Pubblica Sicurezza da parte di chiunque ceda la proprietà o il godimento ‘o a qualunque altro titolo consenta, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso’.
Come tutto il regime sanzionatorio relativo ai contratti irregolari – anch’esso pure contenuto nell’articolo richiamato del citato provvedimento – è ritenuto dalla generalità dei commentatori applicabile in ogni caso di locazione abitativa, al pari l’eliminazione degli obblighi di comunicazione sopra riassunti deve ritenersi valida per le registrazioni di tutti i contratti abitativi, che si opti o meno per la cedolare.
Deve poi segnalarsi che il riferimento alla norma del 1978 viene operato a puro titolo esemplificativo. Con la conseguenza che deve ritenersi assorbito qualsiasi altro obbligo di comunicazione previsto dalla normativa vigente in caso di locazione di un immobile. Fra questi, ad esempio, quello contenuto nella norma quasi gemella di quella del 1978 e riguardante la cessione di immobili a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia
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