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Nuovi chiarimenti per la cedolare secca sugli affitti

Nuovi chiarimenti per la cedolare secca sugli affitti

Escluse le locazioni di abitazioni per titolari di reddito d’impresa e società

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nuovi chiarimenti sulla cedolare secca. Con il nuovo regime fiscale, è possibile sottrarre il reddito da locazione dall’Irpef, con le relative addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un’imposta ‘secca’ con aliquota del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per quelli a canone concordato.

Nella Circolare Ministeriale n.26/E del 1° giugno 2011, si comunica che la cedolare secca può essere esercitata soltanto da un locatore, proprietario dell’immobile, ed esclude le società di persone, imprenditori o lavoratori autonomi che concedano in locazione un immobile ad uso abitativo ai propri dipendenti.

Escluse anche le locazioni di abitazioni effettuate da imprese edili o società immobiliari: la norma vale sia per gli immobili patrimonializzati sia per gli immobili ‘merce’ (abitazioni costruite per la vendita). In tali casi, il reddito è soggetto all’ordinaria tassazione stabilita dagli artt. 85 e 90 del TUIR – D.P.R. 917/1986 (rispettivamente, a costi e ricavi per i fabbricati ‘merce’ e, per i beni patrimonializzati, canone di locazione, ridotto di un importo massimo pari al 15% dello stesso, per le spese di manutenzione ordinaria documentate ed effettivamente rimaste a carico).

Il D.P.C.M. 12 maggio 2011 proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2011 il termine per il versamento sia del primo acconto della ‘cedolare secca’, da effettuarsi tramite modello F24, utilizzando l’apposito Codice Tributo 1840, sia delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.

Il versamento dell’acconto, pari all’85% dell’imposta dovuta, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se d’importo inferiore a 257,52 euro; in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. In quest’ultimo caso la prima rata deve essere il 40% dell’acconto (ovvero il 34% dell’imposta dovuta) entro il 6 luglio 2011, la seconda, il restante 60% dell’acconto (ovvero il 51% dell’imposta dovuta) entro il 30 novembre 2011.

Si segnala che sono stati istituti anche gli ulteriori Codici Tributo:

-1841 – ‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE';

-1842 – ‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- SALDO’.

Fonte: Ance

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