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Casa e mutui, il diritto alla rata fissa

Casa e mutui, il diritto alla rata fissa

È ora possibile rinegoziare il proprio mutuo e passare al fisso. In questo modo si blocca a un valore certo la rata mensile fino alla fine del piano di ammortamento.

Finora la rinegoziazione, a meno che non sia prevista per contratto, è una facoltà per le banche, ovvero il mutuatario la può richiedere, ma la banca può rifiutare o assegnare condizioni poco vantaggiose. Con il Decreto sviluppo ora il tasso fisso è un diritto.

In base alle norme contenute nella bozza del Decreto Sviluppo si ha il diritto di richiedere la rinegoziazione alla banca; di ottenere un tasso prefissato, di concordare un eventuale allungamento del piano di rimborso del mutuo in modo da ridurre il peso della rata.

L’agevolazione però è riservata soltanto ai meno abbienti. E inoltre il mutuo non deve essere stato in origine superiore ai 150mila euro, mentre la richiesta deve arrivare da famiglie che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30mila euro e non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate.

Più in generale, le disposizioni si applicano a finanziamenti ottenuti per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni che abbiano tasso variabile e rata variabile per tutta la durata del contratto (sono quindi esclusi i prestiti a rata costante o a tasso misto), compresi quelli accesi per le seconde case e quelli che nel frattempo sono stati cartolarizzati dalla banca. Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2012.

Il Decreto Sviluppo contiene anche una serie di aggiustamenti in materia di surroga.

Si potrà ottenere il passaggio a un mutuo che abbia una rata fissa calcolata (a meno che le banche non intendano concedere condizioni migliori) in base al minore tra il tasso Irs a 10 anni e quello di scadenza pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza, alla scadenza precedente.

A questo dovrà poi essere aggiunto uno spread (il ricarico abitualmente praticato dalle banche per la remunerazione del rischio) pari a quello del mutuo originale. Se per esempio mancano ancora 20 anni al termine del rimborso, il mutuatario con un tasso Euribor aumentato dell’1% otterrà un tasso Irs a 20 anni aumentato dell’1%. L’allungamento potrà invece essere richiesto per un periodo massimo di cinque anni e a patto che la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non superi i 25 anni.

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