Normative per la classificazione catastale di un immobile
L’amministrazione può rivedere la classificazione catastale di un immobile che non ha subito variazioni edilizie senza dover effettuare una visita preventiva (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 3 novembre 2010, n. 22313)
La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, è regolata dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti (ripartizione del territorio comunale in microzone), dalla Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335.
Essa, proprio per l’assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita sopralluogo dell’ufficio e non è condizionata ad alcun contraddittorio endoprocedimentale; la motivazione dell’atto di riclassamento – secondo i principi generali in materia di accertamento di maggior valore – mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.
Per questo, l’effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare la correttezza della categoria, della classe e della rendita (ri)attribuite all’immobile andrà verificata, nell’ambito dei parametri addotti, nella sede contenziosa, in contraddittorio con il contribuente; tale verifica attiene tuttavia non alla idoneità della motivazione dell’atto, ma al merito propriamente detto della controversia.
Fonte: CondominioWeb.com
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