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Il riclassamento dell’unità immobiliare e l’aggiornamento dell’imposta comunale sugli immobili

Il riclassamento dell’unità immobiliare e l’aggiornamento dell’imposta comunale sugli immobili

Il riclassamento dell’unità immobiliare e l’aggiornamento dell’imposta comunale sugli immobili

Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato

È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale ‘le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell’accertare l’ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento’.

Tra queste operazioni va annoverata quella c.d. di classamento catastale. Ai sensi dell’art. 61 d.p.r. n. 1142/49 funzione precipua di tale operazione è quella di ‘attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la sola categoria. La tipologia è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l‘unità immobiliare, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali’.

Il tutto, sostanzialmente, era finalizzato oltre che ad esigenze legate ad un censimento del patrimonio immobiliare italiano, al calcolo delle rendite degli immobili ai fini dell’applicazione delle imposte fondiarie.

Tra le imposte che si calcolano sulla base della rendita catastale va annoverata l’I.C.I.

È evidente, pertanto, che la corretta quantificazione di tale rendita sia di fondamentale importanza ai fini dell’esatto calcolo e corresponsione del tributo.

Il mutamento delle condizioni di fatto e di diritto che sono suscettibili d’incidere sull’aggiornamento della rendita devono essere comunicate al catasto, affinché si provveda al c.d. riclassamento dell’unità immobiliare, ed al comune in cui è ubicato l’immobile, ai fini della corretta liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili.

La finanziaria per l’anno 2005 (l. n. 311/04) nell’ottica di un recupero dell‘evasione fiscale ha dotato le amministrazioni comunali di particolari strumenti di contrasto della stessa. In particolare, ai sensi dei commi 336 e 336 dell’articolo unico della legge n. 311

I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune‘.

In sostanza in procedimento configurata dalla legge è il seguente:

a) il Comune accerta che un’unità immobiliare dovrebbe essere rilassata;

b) con una comunicazione al soggetto interessato lo invita a farlo specificando altresì che la medesima comunicazione è stata inviata all’ Agenzia del Territorio (il c.d. catasto) per gli adempimenti di sua competenza (ossia revisione delle rendite e quindi riclassamento) e che in assenza di adempimento volontario la medesima agenzia provvederà a spese dell’interessato;

c) a seguito del riclassamento il Comune può chiedere l‘I.C.I. aggiornata alla nuova rendita catastale andando a ritroso fino dal momento in cui la nuova rendita avrebbe dovuto trovare applicazione. Il tutto, è bene evidenziarlo, pur sempre nel rispetto dei limiti quinquennali della prescrizione.

Fonte: CondominioWeb.com

Avv. Alessandro Gallucci

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