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Ok agli impianti rinnovabili realizzati con Dia e connessi alla rete entro il 17 gennaio 2011

Ok agli impianti rinnovabili realizzati con Dia e connessi alla rete entro il 17 gennaio 2011

Ok agli impianti rinnovabili realizzati con Dia e connessi alla rete entro il 17 gennaio 2011

I privati ai quali è stata respinta la richiesta per mancanza di idoneo titolo abilitativo possono ripresentare la domanda

Bene quindi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e realizzati con Dia in conformità alle leggi regionali, anche se di potenza superiore alle soglie dell’allegato A del Decreto legislativo 387/2003.

La Legge 129/2010, recante misure urgenti in materia di energia, oltre a prorogare fino al 30 giugno 2011 l’applicazione del Conto Energia 2010, ha stabilito con l’articolo 1-quater che gli effetti delle Dia sono salvi a patto che gli impianti, di potenza superiore ai limiti nazionali, entrino in esercizio entro il 17 gennaio 2011, cioè 150 giorni dall’entrata in vigore della legge.

È così chiarita la posizione di alcuni impianti, approvati in base a leggi regionali poi dichiarate illegittime. Ricordiamo infatti il caso della Puglia, che con la Legge Regionale 31/2008 aveva innalzato a 1 Mw il limite per la procedura con DIA in alternativa alla Autorizzazione Unica. La Corte Costituzionale con la sentenza 119/2010 aveva in seguito dichiarato l’illegittimità della norma regionale dal momento che le autorizzazioni in materia di energia costituiscono esclusiva competenza statale.

La legge 129/2010 salvaguarda quindi gli impianti esistenti, evitando che si creino situazioni differenziate sul territorio. Non corrono alcun rischio quelli ultimati, per i quali sia scaduto il termine utile per eventuali impugnazioni prima della pronuncia della Corte Costituzionale.

In tutti gli altri casi vale la data del 17 gennaio 2011 come termine ultimo per l’entrata in esercizio. Gli impianti dovranno:
– risultare collegati in parallelo con il sistema elettrico;
– avere installato tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta, scambiata o ceduta con la rete;
– aver attivato i contratti di scambio e cessione dell’energia elettrica;
– aver assolto tutti gli obblighi per la regolazione dell’accesso alle reti.

Il Gestore dei Servizi Energetici ha poi aggiunto che, ferma restando la necessità di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal DM 18 dicembre 2008 per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i titolari degli impianti ai quali è stata rigettata la richiesta di qualifica corredata da Dia per mancanza di idoneo titolo abilitativo, potranno inviare nuovamente al GSE – Divisione Operativa – Direzione Ingegneria, Unità Qualifiche Impianti, la documentazione atta a comprovare l’entrata in esercizio entro il 16 gennaio.

Nel caso in cui non si riesca a far entrare l’impianto in esercizio entro il 17 gennaio il privato potrà attivare il procedimento di autorizzazione unica, come previsto dal D.lgs 387/2003.

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