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Decadenza dal regime fiscale agevolato per trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati

Decadenza dal regime fiscale agevolato per trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati

Decadenza dal regime fiscale agevolato per trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati

La vendita dell’area ancora non edificata comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali (imposta di Registro all’1% ed Ipotecarie e Catastali in misura fissa)

Il regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati (imposta di Registro all’1% ed Ipotecarie e Catastali in misura fissa) si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, entro 5 anni dal trasferimento, dallo stesso acquirente. Pertanto, la vendita dell’area ancora non edificata comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.18679 del 13 agosto 2010, confermando l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate in base al quale soggetto obbligato all’utilizzazione edificatoria diretta del terreno è il primo acquirente dell’area, a pena di decadenza dai benefici.

Come noto, il previgente art.33, comma 3, della legge 388/2000 (di fatto abrogato dall’art.1, commi 25-27, della legge 244/2007), stabiliva che i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati, fossero soggetti ad imposta di Registro all’1% ed alle Ipotecarie e Catastali in misura fissa (ciascuna pari a 168 euro), a condizione che entro 5 anni dall’acquisto avvenisse l’utilizzazione edificatoria dell’area.

Al riguardo, l’Ance ha da sempre sostenuto che il citato art.33 non prevedeva, come altre norme analoghe, quale ad esempio l’art.5 della legge 168/1982, che l’intervento dovesse essere eseguito direttamente dall’impresa acquirente.

Infatti, l’unica condizione normativa risultava quella dell’utilizzazione edificatoria entro 5 anni dall’acquisto agevolato, senza precludere la possibilità di trasferire l’area totalmente o parzialmente inedificata, ferma restando la necessità che l’utilizzazione edificatoria avvenisse entro i cinque anni successivi al primo acquisto.

Invece, la Corte di Cassazione, nella recente pronuncia ed a conferma del restrittivo orientamento dell’Agenzia delle Entrate, precisa che la vendita dell’area inedificata da parte del primo acquirente comporta la decadenza dal regime fiscale ridotto, affermando inoltre che ‘la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare …. di stretta interpretazione…. e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegalo alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente‘.

Al fine di superare in via definitiva tale controversa questione, l’Ance continuerà a sostenere presso le competenti sedi la necessità di un intervento normativo diretto a chiarire la volontà del Legislatore di non introdurre limiti soggettivi all’applicazione del regime agevolato

Qualsiasi altra soluzione (intervento presso l’Agenzia delle Entrate, come già effettuato nel passato, o contenzioso tributario), infatti, appare destinata ad un esito negativo, stante la chiusura della Corte di Cassazione in materia.

Fonte:Ance

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