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Mutui: al via il fondo di solidarietà

Mutui: al via il fondo di solidarietà

Mutui: al via il fondo di solidarietà

Per fruire del beneficio il reddito complessivo familiare non deve superare i 30 mila euro

Il Fondo di 20 milioni di euro – suddivisi equamente per gli anni 2008 e 2009 – rimborserà alle banche i versamenti sospesi, a condizione che il titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30mila euro e sia proprietario dell’immobile, non di lusso, per l’acquisto del quale è stato chiesto il finanziamento e, ancora, il mutuo erogato non superi i 250 mila euro.

Questi i requisiti soggettivi fissati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132 del 21 giugno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n, 192 del 18 agosto.

Può ottenere l’agevolazione chi non riesce ad assolvere gli impegni presi con l‘istituto di credito che ha concesso il mutuo perché ha perduto il posto di lavoro o nel caso in cui uno dei componenti produttivi di reddito del nucleo familiare non sia più autosufficiente oppure sia deceduto.

I presupposti oggettivi in dettaglio:
1.perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi
2.decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente
3.spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro
4.spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro
5.aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% in caso di pagamenti semestrali, del 20% nell’ipotesi di rate mensili.

In base a questi descritti requisiti, l’aspirante beneficiario deve presentare alla banca concedente una domanda di sospensione, utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro, indicando il periodo di tempo per il quale si intende usufruire dell’interruzione.

La richiesta deve contenere, oltre alla certificazione Isee rilasciata da un soggetto abilitato, la dimostrazione del fatto che inibisce il versamento delle rate. La scoperta di dichiarazioni false comporta la revoca dell’agevolazione, il rimborso della somma che il Fondo ha trasferito alla banca, rivalutata secondo gli indici Istat di inflazione in rapporto ai ”prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati’‘ e aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

I tempi
Acquisita la documentazione, la banca ha 10 giorni di tempo per inviarla al Fondo di solidarietà (soggetto con personalità giuridica gestito da una società a capitale interamente pubblico), indicando i costi dell’operazione. Il Fondo esamina il caso e fornisce l’eventuale nullaosta all‘istituto di credito entro 15 giorni, che ha tempo 5 giorni per informare il beneficiario. Tutta l’operazione si conclude in un mese.

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