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Agenzie Immobiliari che espongono cartelli contenenti annunci di case devono pagare l’imposta sulla pubblicità

Agenzie Immobiliari che espongono cartelli contenenti annunci di case devono pagare l’imposta sulla pubblicità

Le Agenzie Immobiliari che espongono nelle proprie vetrine cartelli contenenti annunci di case in vendita o in locazione con tanto di foto e descrizione devono pagare l’imposta sulla pubblicità Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21966 depositata il 16 ottobre 2014.

In sostanza la vetrina dell’Agenzia Immobiliare viene paragonata ad uno scaffale contenente i prodotti trattati la cui descrizione non potesse essere considerata come un vero e proprio messaggio pubblicitario.

La normativa vigente (art.17 del D.Lgs. n. 507/93) prevede che siano esenti dall’imposta sui “mezzi pubblicitari” i cartelli che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina e ingresso, e gli “avvisi al pubblico” che non superino, ciascuno individualmente, la superficie di mezzo metro quadrato.

Secondo i giudici della Cassazione i cartelli esposti dalle Agenzie Immobiliari non possono ricondursi alla nozione di “avvisi al pubblico”, che include i soli messaggi informativi relativi all’attività esercitata nei locali come orario di apertura e chiusura, presenza di parcheggio riservato e così via.

I cartelli esposti dalle Agenzie Immobiliari devo essere considerati come “mezzi pubblicitari” per la loro funzione promozionale, volta ad attirare l’attenzione verso un determinato immobile da parte di chi abbia interesse ad acquistarne o prenderne in locazione uno. Inoltre l’Agenzia gode dell’effetto promozionale generato dai cartelli indipendentemente dal fatto che su di essi venga o meno esposto il proprio logo ed i propri recapiti.

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