Presidente dell’assemblea condominiale
Chi nomina il presidente dell’assemblea condominiale? Quali sono le sue funzioni? Che cosa accade se le esercita arbitrariamente? Oggi proveremo a rispondere ad alcune di queste domande.
La riforma del condominio ha eliminato dal codice civile con l’art. 67 disp. att. c.c., l’unico riferimento normativo alla figura del presidente dell’assemblea.
“L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.”
Il presidente dell’assemblea è uno dei condomini che viene scelto al momento della costituzione dell’assemblea, questa figura ha due compiti fondamentali:
-verificare la corretta convocazione di tutti i condomini
-garantire il corretto svolgimento della riunione
La mancata nomina del presidente NON rappresenta una “grave” irregolarità, per questo motivo NON compromette la validità della deliberazione (Cass. 15 luglio 1980 n. 4615).
Il presidente dell’assemblea dove fare in modo che tutti i condomini abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni per poter giungere ad una deliberazione che, anche se non condivisa, sia effettivamente partecipata da tutti quanti.
Il presidente può stabilire la durata di ciascun intervento dei condomini, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione (così Cass. 13 novembre 2009 n. 24132).
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