L’emendamento al Ddl Destinazione Italia esonera una nuova fascia di laureati e diplomati dal frequentare il corso di abilitazione
In base al Dpr 75/2013, sono stati modificati i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici e dalla disciplina dell’Ape (Attestato di Prestazione Energetica). In particolare, sono più numerosi i professionisti che non dovranno frequentare il corso di abilitazione alla certificazione energetica degli edifici, che dovrà durare almeno 80 ore (e non più 64). Per quanto riguarda i requisiti necessari, sono stati introdotti i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti ai certificatori come da testo originale: “qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi”.
In base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1” del Dpr 75/2013, entrato in vigore il 12 luglio 2013, le Regioni e Province autonome hanno l’obbligo di “riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica”.
L’emendamento stabilisce che le disposizioni del Dpr 75/2013 debbano applicarsi anche ai fini della redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE). Restano validi gli altri requisiti e le procedure per diventare certificatore energetico, stabiliti dal Dpr 75/2013.
Inoltre, si avranno 45 giorni di tempo per allegarlo ai contratti di compravendita e affitto e quelli stipulati senza allegare l’attestato verranno comunque ritenuti validi, ma dopo i 45 giorni scatterà una sanzione che potrà andare dai 3mila ai 18mila euro. In ogni caso, permane l’obbligo di allegare l’APE anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione.
NOTA
Vengono esonerati dall’obbligo di seguire il corso di 80 ore i professionisti in possesso dei seguenti titoli di studio:
*laurea in ingegneria aerospaziale, astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale;
*laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
*laurea in scienze e tecnologie della chimica industriale;
*diploma in aeronautica;
*diploma in energia nucleare;
*diploma in metallurgia;
*diploma in navalmeccanica;
*diploma in metalmeccanica.
Le varie lauree in ingegneria sono state incluse in base agli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri.
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