728 x 90



Dopo lo stop dell’Imu, gli immobili che ne sono esclusi. Chiarimenti

Dopo lo stop dell’Imu, gli immobili che ne sono esclusi. Chiarimenti

L’esclusione dal pagamento della prima rata dell’Imu relativa al periodo d’imposta 2013 è confermata per alcune tipologie di immobili.

Il Decreto legge n. 102, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 di sabato 31 agosto, conferma l’esclusione dall’Imu per le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali. Oltre alla cancellazione della prima rata per gli immobili indicati, il decreto modifica la disciplina Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

In base all’articolo 13, comma 9-bis, Dl 201/2011) era previsto che per tali immobili i Comuni potessero ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% fino a quando gli stessi avessero conservato la stessa destinazione e non erano locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; dal 2014, invece, saranno del tutto esenti fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013.

Le Forze armate, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale appartenente alla carriera prefettizia, residente per ragioni d’ufficio nel luogo dove presta servizio e non nell’immobile di proprietà, potranno beneficiare del trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale in riferimento all’unico immobile posseduto, se non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per quanto riguarda la cedolare secca, sarà più leggera per i canoni concordati. Diminuisce già dall’anno d’imposta 2013 l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i locatori che optano per l’applicazione del regime alternativo della cedolare secca, sugli affitti con contratti “a canone concordato”. cioè regolato in base ad accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. La riduzione è di quattro punti percentuali, dal 19 al 15%.

Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti

Cancel reply