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Casa e fisco: cedolare secca. Adempimenti

Casa e fisco: cedolare secca. Adempimenti

Come esercitare l’opzione per la cedolare secca con un contratto esistente.

I contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato devono essere registrati nel termine fisso di trenta giorni, che decorre, per i contratti scritti, dalla data di formazione dell’atto o, se antecedente, dalla data di esecuzione, e, per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro esecuzione (articolo 5, comma 1, Dpr 131/1986, che richiama la parte prima della Tariffa). L’opzione per il regime di tassazione della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca. In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro (ovvero entro trenta giorni dalla data in cui la proroga ha avuto effetto), tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (modello 69).

Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto ovvero di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (articolo 17 del Dpr 131/1986).

Inoltre, il locatore è tenuto a dare preventiva comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, della propria intenzione di optare per il regime della cedolare secca, rinunciando a esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. L’obbligo di inviare la raccomandata viene meno se la rinuncia all’aggiornamento del canone è già espressamente contenuta nel contratto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2012).

Per maggiori informazini consultare Agenzia delle Entrate

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