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Agevolazioni fiscali prima casa: chiarimenti

Agevolazioni fiscali prima casa: chiarimenti

Precisazioni in dettaglio sul bonus fiscale “prima casa” quando si possiedono altri immobili e in caso di recupero edilizio.

Nel primo caso, quando cioè si possiedono altri immobili, non è preclusa a un contribuente, già proprietario di immobili, la possibilità di acquistarne un altro usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per poterne beneficiare, questi dovrà dichiarare di non essere titolare al 100%, o comunque in comunione dei beni con l’eventuale coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra abitazione all’interno del Comune in cui si sta per acquistare in maniera agevolata l’immobile.

Allo stesso modo, l’acquirente dovrà dichiarare di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa che si sono succedute negli anni. Le condizioni che gli acquirenti devono soddisfare dovranno essere attestate con una dichiarazione da inserire nel contratto di compravendita.

Andando al bonus sul recupero edilizio, si precisa che lo stesso non genera un rimborso fiscale. In ambito fiscale, infatti, si definisce capienza la possibilità che ha un contribuente di ridurre l’imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef. Qualora l’ammontare delle stesse sia superiore all’imposta dovuta, si usa dire che la detrazione che non trova capienza.

La parte eccedente, fatti salvi i casi (espressamente previsti dalla legge) in cui è possibile rinviare il beneficio a un periodo di imposta successivo o trasferirlo ad un familiare, non può abbattere il reddito imponibile e non potrà essere recuperata dal contribuente.

A tal fine, anche in riferimento alle detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia (utilizzabile dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Dl 83/2012), è necessario valutare la capienza Irpef in relazione al proprio reddito, che potrebbe non essere in grado di accogliere, anche parzialmente, queste detrazioni. L’agevolazione in oggetto non è quindi da intendersi come un rimborso fiscale. Non sarà pertanto possibile richiedere la somma non recuperata in dichiarazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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