In seguito all’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nelle Entrate, i contribuenti non devono più allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali identificativi degli immobili “ereditati”.
Tali dati, infatti, sono presenti negli archivi catastali e acquisibili d’ufficio, pertanto non è obbligatoria la certificazione catastale. Questo viene confermato anche dalla risoluzione n. 11/E del 13 febbraio, in quanto il lungo lavoro condotto per la semplificazione dei procedimenti amministrativi sarebbe vanificato dal continuare ad applicare la disciplina contenuta nell’articolo 30 del Dlgs 346/1990, in base alla quale serviva la certificazione catastale degli immobili ereditati.
Si rende opportuno ricordare, in proposito, le tappe normative attraverso le quali si è arrivati alla completa decertificazione nei rapporti tra Amministrazione pubblica e cittadino. La svolta è iniziata con lo Statuto del contribuente, in particolare dell’articolo 6, legge 212/2000, che tra l’altro, oltre a stabilire l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di agevolare il più possibile il contribuente ad assolvere gli adempimenti tributari, dispone che il Fisco non deve chiedere al proprio interlocutore informazioni o documenti superflui, cioè reperibili direttamente nei propri archivi o in quelli di altre Amministrazioni.
Nello stesso anno, grazie al Dpr 445, si è arrivati alle autocertificazioni prodotte dai privati relative a stati, qualità personali e fatti, comunque verificabili presso le Amministrazioni certificanti. E per facilitare ancor più gli adempimenti è arrivata la legge 183/2011, che ha esteso l’obbligo, dal 1° gennaio 2012, dell’acquisizione d’ufficio non solo delle informazioni su stati, qualità personali e fatti autocertificabili, ma anche di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”.
Pertanto, sarebbe anacronistico da parte dell’Agenzia delle Entrate, che dallo scorso 1° dicembre ha incorporato l’Agenzia del Territorio, chiedere ai contribuenti di produrre certificazioni contenute negli archivi catastali, raggiungibili attraverso l’applicazione Sister. Questo nonostante il fatto che la dematerializzazione dei certificati ipotecari e catastali abbia trovato maggiori ostacoli, trattandosi di atti “non sostituibili da dichiarazioni di parte”.
Per concludere, i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate e i contribuenti non hanno più l’obbligo di allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” in base all’articolo 30, comma 1, lettera e), del Dlgs 346/1990.
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