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Chiarimenti sui benefici prima casa

Chiarimenti sui benefici prima casa

Si ha diritto ai benefici “prima casa” solo se il possesso dei requisiti necessari è registrato prima della notifica dell’avviso di liquidazione e sanzioni emesso per il recupero dei benefici fiscali.

Se, invece, la rettifica avviene dopo la liquidazione, i benefici prima casa si perdono. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21730 del 4 dicembre. Anche il requisito del luogo di lavoro, alternativo alla residenza, deve essere posseduto al momento del rogito oppure documentato da un atto integrativo tempestivo.

Come alternativa al requisito della residenza, infatti, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa anche se nell’atto di acquisto dichiara che l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente svolge la sua attività lavorativa.

In mancanza di questa indicazione, l’atto di rettifica che integra la dichiarazione, con la relativa documentazione che attesti il possesso dei requisiti, è valido solo se è registrato prima della notifica dell’avviso di liquidazione e sanzioni emesso per il recupero dei benefici fiscali. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la stessa ordinanza 21730 del 4 dicembre.

IL CASO
Un contribuente aveva presentato un ricorso contro l’avviso di liquidazione e sanzioni relativo alla ripresa a tassazione per la perdita dei benefici prima casa, a causa del mancato trasferimento della residenza nel comune dove era ubicato l’immobile nei tempi prescritti dalla legge. In particolare, avendo acquistato un immobile, il contribuente non aveva spostato la propria residenza.

In sede di rogito, comunque, lo stesso contribuente aveva fruito dell’agevolazione prima casa dichiarando di lavorare nella città dove era situato l’immobile, ma aveva omesso di trascrivere tale circostanza nell’atto e non aveva prodotto la relativa documentazione con l’attestazione del possesso dei requisiti.

Il ricorso era stato respinto in primo grado, ma era stato impugnato dal contribuente, il quale, per sostenere le sue motivazioni, produceva in Commissione tributaria regionale l’atto integrativo, pur non registrato, relativo al requisito del luogo di lavoro, dichiarando però di non essere in possesso della copia registrata per causa non imputabile alla sua volontà. E ancora una volta il ricorso del contribuente veniva respinto.

COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE
Il contribuente si era rivolto alla Cassazione, ma anche la Corte Suprema esaminato il ricorso, ne ha disposto il rigetto ed ha confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione e le sanzioni.

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