728 x 90



Locazione e fisco, registrazione dei contratti ad uso turistico

Locazione e fisco, registrazione dei contratti ad uso turistico

I contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno non sono soggetti all’obbligo di registrazione.

Questi contratti, se non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere registrati soltanto ‘in caso d’uso’. Gli atti si registrano ‘in caso d’uso’ quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l’applicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

Devono comunque essere registrati in caso d’uso (se stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti a Iva, se tutte le pattuizioni contenute nel contratto sono soggette a tale imposta.

L’obbligo della registrazione compete :
*ai notai, nel caso di contratti di locazione redatti in forma pubblica o per scrittura autenticata;
*alle parti contraenti (proprietario e inquilino), in caso di scrittura privata non autenticata (in tal caso, indipendentemente dalla residenza del proprietario e dell’inquilino, o dalla ubicazione dell’immobile dato in locazione, qualsiasi ufficio delle Entrate può ricevere l’atto per la registrazione).

Per i contratti di locazione posti in essere con scrittura privata, sia la richiesta di registrazione sia il versamento dell’imposta possono essere eseguiti da una delle parti contraenti.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione.

Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti

Cancel reply