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Tutela acquirenti immobili da costruire

Tutela acquirenti immobili da costruire

Al via la campagna televisiva d’informazione richiesta dalla Confap

Di recente ha perso il via una campagna d’informazione televisiva richiesta dalla Confap, un’associazione che da sempre assiste chi desidera acquistare un immobile in corso di costruzione oppure chi è stato coinvolto in un fallimento immobiliare. La campagna informativa ha come obiettivo quello di informare gli attuali acquirenti di immobili da costruire circa le tutele offerte dal D.lgs. n. 122/2005.

Si ricorda che Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A, gestisce esclusivamente il Fondo e non interviene nella fase contrattuale dei rapporti di compravendita immobiliare. Pertanto, per tutte le informazioni inerenti costi, durata, validità e funzionamento delle fideiussioni e delle polizze assicurative indennitarie decennali ci si potrà rivolgere ad istituti di credito, imprese assicuratrici o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U. bancario, nonché alle varie associazioni dei consumatori. Ulteriori informazioni riguardanti i contratti di compravendita possono inoltre essere richieste altresì al Consiglio Nazionale del Notariato.

Infine si avverte che non pretendere il rilascio della fideiussione da parte del costruttore penalizza doppiamente la figura dell’acquirente, il quale da un lato non è garantito dalla fideiussione – nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi del costruttore – e dall’altro non ha diritto di accedere alle prestazioni del Fondo che, come sopra esposto, tutela solo le vittime dei fallimenti già verificatisi alla data del 21.7.2005.

NOTA
*l’art. 1 del D.lgs. n. 122/2005 definisce per immobili da costruire, gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità;

*per i promissari acquirenti di immobili da costruire, come sopra definiti, che hanno stipulato promesse di acquisto successivamente al 21.7.2005 è stabilito l’obbligo per i costruttori di rilasciare – senza costi aggiuntivi – ai promissari acquirenti una fideiussione a garanzia delle somme riscosse fino al trasferimento della proprietà (art. 2 del D.lgs. n. 122/2005), nonché di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa a copertura dei danni dell’immobile derivanti da difetti manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita (art. 4 del D.lgs. n. 122/05).

Fonte: Confap

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