Se sono stati registrati non è più obbligatorio darne comunicazione per cessione di fabbricato.
Lo rende noto la Confedilizia, segnalando che la previsione è contenuta in un decreto-legge in materia di sicurezza già in vigore. Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati – sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo – per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, nota anche come ‘denuncia antiterrorismo’, prevista da un provvedimento del 1978 in caso di permanenza nell’immobile superiore a un mese.
La registrazione del contratto, infatti, ‘assorbe’ l’obbligo in questione. Negli altri casi (es.: contratti di comodato verbali), permane l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza (o, in mancanza, al Sindaco), ma – prevede la nuova normativa – potrà essere assolto anche in via telematica non appena sarà stato varato un apposito decreto del Ministero dell’interno.
Lo stesso provvedimento dispone inoltre che resti in vigore – anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione – un analogo obbligo di comunicazione previsto, da una normativa del 1998, quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea.
Le nuove disposizioni – secondo la Confedilizia – risolvono alcuni dubbi che si presentavano nell’interpretazione della pregressa normativa.
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