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Norme di condominio, a proposito del piano ripartizione spese…

Norme di condominio, a proposito del piano ripartizione spese…

Che cosa fare se l’amministratore predispone e l’assemblea approva un piano sbagliato?

Il condomino Tizio è proprietario di una unità immobiliare ubicata nel condominio Alfa, ma non ha accesso allo stabile comune, essendo proprietario soltanto di un box nell’autorimessa condominiale. Perciò non ha l’obbligo di partecipare alle spese di gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio: pulizia scale, manutenzione ascensore, ecc.: ‘qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità’ (art. 1123, terzo comma, c.c.).

In osservanza delle disposizioni di legge l’amministratore del condominio convoca l’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo. Esaminando la documentazione il condomino Tizio si rende conto che il mandatario l’ha inserito nel piano di riparto anche in relazione ad alcune spese cui non deve partecipare perché inerenti parti del condominio che non lo riguardano. Nonostante le rimostranze espresse dallo stesso Tizio in sede di riunione l’assemblea approvava la ripartizione così come proposta dall’amministratore.

Che cosa può fare, in questi ed in simili casi, il condomino danneggiato?

Egli può impugnare la deliberazione per ottenere la dichiarazione della sua invalidità, in quanto il vizio è fra quelli che comportano l’annullabilità della decisione dell’assemblea.

Questo almeno secondo quanto dice la Cassazione, la quale afferma che ‘in tema di condominio, sono affette da nullità le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137, comma ultimo, c.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 n. 2 e n. 3, c.c., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 c.c.’ (così Cass. 19 marzo 2010 n. 6714).

In un caso come quello dell’esempio l’assemblea non ha fatto altro che ratificare, nell’ambito delle sue attribuzioni, quanto predisposto dall’amministratore senza decidere effettivamente di includere il condomino in oggetto nel riparto di spese che non gli competevano.

Si ricorda che il termine dei trenta giorni per i dissenzienti decorre dalla data della deliberazione, per gli assenti da quella della sua comunicazione.

Fonte: CondominioWeb.com
Avv. Alessandro Gallucci

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