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Un condomino che si candida come amministratore

Un condomino che si candida come amministratore

Un condomino che si candidi come amministratore può votare a favore della propria elezione? E nel caso lo stesso condomino partecipi all’assemblea munito di una o più deleghe, può votare per sè per conto dei condòmini che rappresenta?

La risposta al duplice quesito può trarsi dalla lettura delle diverse sentenze della Cassazione che hanno trattato l’argomento. Da tali pronunce si evince, infatti, che in capo al condomino che si proponga come amministratore del suo stabile può ravvisarsi una situazione di conflitto di interessi; situazione di conflitto che invece non può estendersi al rappresentato se non a determinate condizioni.

Significativa in tal senso è la decisione della Suprema Corte n. 22234 del 25.11.’04 (ma in senso sostanzialmente conforme si veda pure, da ultimo, la pronuncia – sempre della Cassazione – n. 18192 del 10.8.’09) che, statuendo su un caso simile a quello che ci occupa, ha definito ‘confliggente‘ il condomino chiamato ad esprimersi sulla sua nomina ad amministratore, aggiungendo, tuttavia, che qualora questo stesso condomino sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, ‘la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile al rappresentato aprioristicamente’, ma soltanto allorché si accerti ‘in concreto’ che il delegante non sia stato a conoscenza di tale situazione.

Questo in quanto – hanno precisato ancora i giudici – in caso contrario si deve ‘presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente della collettività – e l’abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato’.

Ciò posto – e considerato anche che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di conflitto di interessi tra condomino e condominio è applicabile quanto previsto in tema di società per azioni e, in particolare, ‘dall’art. 2373 cod. civ.’, che ‘inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società’ (cfr. Cass. sent. n. 10683 del 22.7.’02) – deve ritenersi, dunque, che (salva la prova della non conoscenza – come detto – da parte del delegante dell’esistenza del conflitto di interessi, e ferme restando eventuali diverse previsioni contenute in un regolamento di condominio di origine contrattuale) mentre un condomino che si candidi come amministratore non possa votare per se stesso, possa invece farlo in qualità di delegato da altri condòmini e che, pertanto, mentre non si debba tener conto del voto espresso dall’interessato in proprio favore, possano validamente computarsi i voti da lui stesso espressi in qualità di delegato.

Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia

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