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News cedolare secca sulle locazioni

News cedolare secca sulle locazioni

La cedolare secca non si applica sui redditi che derivano dalla locazione di immobili abitativi di proprietà condominiale, perché i relativi contratti sono stipulati e registrati dall’amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio.

Il regime sostitutivo non si applica neppure ai contratti di locazione conclusi con conduttori che operano nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dal successivo utilizzo dell’immobile come abitazione di collaboratori e dipendenti.

Sono esclusi dal nuovo regime fiscale anche i contratti di sublocazione di immobili e i contratti di locazione di immobili situati all’estero.

Possibile invece applicare la cedolare secca per l’intervento di un’agenzia che operi come intermediaria tra locatore e conduttore.

Nel caso in cui il contratto di locazione riguardi un immobile abitativo e uno strumentale, il locatore potrà accedere al regime sostitutivo solo per la quota di canone relativa all’immobile abitativo.

Per gli immobili in comproprietà, si applica la cedolare secca esercitata da un solo locatore con rinuncia agli aggiornamenti del canone, anche da parte dei comproprietari che non hanno optato per la cedolare secca. Infatti, poiché è pattuito un canone unitario, non si può differenziarne l’ammontare in base alle quote di possesso di ogni comproprietario.

Per la registrazione dei contratti di locazione (indipendentemente dall’opzione per la cedolare secca) non sono dovuti i tributi speciali (punto 2), Titolo II, Tabella, D.L. 533/1954), per carenza del presupposto impositivo, che non sussiste anche nel caso in cui la registrazione del contratto di locazione venga effettuata con il Modello Siria.

Inoltre, il regime di tassazione sostitutiva consente di derogare al principio di solidarietà passiva dell’imposta di registro, poiché i soggetti che optano per tale regime non sono obbligati al versamento di questa imposta. Il principio di solidarietà passiva dell’imposta vale solo per i locatori che non hanno esercitato l’opzione per la cedolare secca.

L’applicazione della cedolare secca non impedisce le agevolazioni fiscali del 36% e del 55%, che si applicano indipendentemente dalle modalità di tassazione del reddito fondiario mediante Irpef e relative addizionali o mediante tassazione sostitutiva.

Il credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti ed assoggettati alla cedolare secca deve essere commisurato alla cedolare secca versata. Si ricorda che il credito d’imposta si utilizza nella dichiarazione dei redditi secondo le stesse modalità previste per i canoni non percepiti assoggettati ad Irpef.

In caso di omissione dell’obbligo di registrazione del contratto, anche in seguito all’introduzione della cedolare secca, si applica una sanzione amministrativa calcolata sull’imposta di registro dovuta sul contratto.

Inoltre, anche in caso di esercizio dell’opzione in sede di registrazione tardiva, il locatore non è obbligato a pagare l’imposta di registro. Comunque, le parti contraenti sono obbligate a versare le sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per tutto il contratto.

Fonte: ilsole24ore

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