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Edilizia appalti, solidarietà contributiva

Edilizia appalti, solidarietà contributiva

Chiarimenti Inps in materia di appalti e somministrazione di manodopera.

Previsti due tipi di responsabilità solidale: per tutti i soggetti della catena degli appalti oppure solo tra appaltatore e subappaltatore. Con il messaggio n. 12354 del 7 giugno 2011, l’Inps ha fornito dei chiarimenti sulla solidarietà contributiva in materia di appalti e somministrazione di manodopera, illustrando la normativa di riferimento in materia di responsabilità solidale applicabile ai debiti contributivi. Sul tema l’Istituto di previdenza cita due tipologie di solidarietà, introdotte con il decreto legislativo n. 276/2003 e con la legge n. 248/2006.

L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 sancisce che: ‘In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o il datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti’. Invece, la legge 4 agosto 2006, n. 248 dispone che: ‘l’appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore’.

C’è una differenza sostanziale tra le due norme. La prima (D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 2), prevede la responsabilità solidale per tutti i soggetti della catena degli appalti e, quindi, per la catena committente-appaltatore-subappaltatore, nei limiti temporali di 2 anni dal termine dell’appalto. La seconda (art. 35, comma 28 del dl n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006) prevede una solidarietà tra l’appaltatore ed il subappaltatore, senza risalire, quindi, al committente e senza alcun vincolo temporale.

Relativamente alle ipotesi di responsabilità solidale per i debiti contributivi nei confronti dell’INPS, dal combinato disposto delle norme menzionate, l’Istituto previdenziale evince quanto segue.

Nel primo caso, il committente sarà chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ai sensi del predetto art. 29 comma 2, per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, ivi comprese le sanzioni civili, ma il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto.

In tal caso:
– resta ferma l’ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero dei contributi nei confronti dell’obbligato principale (appaltatore o subappaltatore);
– soggetti destinatari della norma sono i committenti privati che stipulano appalti, allorquando i soggetti appaltatori non provvedano ad adempiere gli obblighi contributivi posti a loro carico;
– tutti i lavoratori sono tutelati dalla norma e, quindi, non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.

Nel secondo caso, invece, l’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore, ai sensi del richiamato art. 35 comma 28, non solo per i contributi dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l’effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali. In questo caso il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore, oltre ad essere senza limiti economici, al pari di quello del committente, è anche senza vincoli temporali, ovvero non soggetto a termine di decadenza, con la conseguenza che tale vincolo segue lo stesso termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi.

La norma citata fa espresso riferimento ai lavoratori ‘dipendenti’, pertanto sono tutelati dal vincolo della solidarietà soltanto i lavoratori subordinati impiegati nell’appalto.

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