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Decreto sviluppo e permesso di costruire, cosa cambia

Decreto sviluppo e permesso di costruire, cosa cambia

Riduzione a 90-100 giorni dei tempi per il rilascio del titolo abilitativo, dopo scatta il silenzio assenso.

Permesso di costruire in 90-100 giorni anche con il silenzio assenso, salvo i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali: la novità, che va a modificare il Testo Unico dell’Edilizia, è prevista dal decreto legge per lo sviluppo economico, che ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri.

La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico con un’attestazione del titolo di legittimazione e gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio. La richiesta del titolo abilitativo deve essere asseverata dal progettista e ad essa deve essere allegata una dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri la conformità del progetto a tutta la normativa edilizia e urbanistica (strumenti urbanistici adottati, regolamenti edilizi vigenti, norme antisismiche, di sicurezza e antincendio, norme igienico sanitarie e in materia di efficienza energetica).

A carico dell’ufficio tecnico resta sempre la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni.

Dalla presentazione della domanda il funzionario incaricato ha a disposizione 60 giorni per concludere l’istruttoria, acquisendo i pareri e i nulla osta, valutando la conformità del progetto alla normativa e formulando una proposta di provvedimento. L’ufficio tecnico può richiedere modifiche progettuali (e l’interessato può decidere se aderire o meno alla richiesta) o integrazioni documentali: in questi casi il termine dei 60 giorni per l’istruttoria si può allungare e può comunque essere interrotto una sola volta.

Conclusa l’istruttoria il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale entro 30 giorni (se favorevole), o entro 40 giorni se l’amministrazione ha preannunciato il diniego. Pertanto, se tutto va come previsto la pratica si chiude in 90 giorni. Tuttavia, i giorni diventano 180-200 per i comuni con più di 100 mila abitanti e per i progetti di particolare complessità.

Qualora il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo decorra inutilmente, è previsto il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, a condizione che il funzionario o responsabile dell’ufficio tecnico non opponga motivato diniego. Il principio del silenzio-assenso non si applica nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Fonte: casaeclima

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