L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 43/E del 12 aprile inquadra il corretto trattamento fiscale degli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento acceso per mantenere fissa la rata di un mutuo variabile prolungando il rapporto di debito con la banca.
Pertanto i contribuenti che hanno rinegoziato un mutuo possono detrarre gli interessi passivi legati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale anche se vengono corrisposti o derivano da un conto corrente accessorio, nel limite massimo di 4mila euro.
In sostanza, infatti, la rinegoziazione, prevista da una convenzione firmata nel 2008 da Abi e ministero dell’Economia e delle Finanze, trasforma l’originario mutuo a tasso variabile (che dev’essere stipulato prima del 29 maggio 2008) in un prestito a rata fissa, spostando in avanti nel tempo la sua scadenza.
La differenza tra la rata dovuta in base al piano di ammortamento iniziale stabilito con la banca e quella rinegoziata viene addebitata su un altro conto, che si chiama conto di finanziamento accessorio.
Questo costituisce per il cliente un debito nei confronti dell’istituto di credito e, quindi, può produrre interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene tenendo conto del tasso di interesse fisso a dieci anni, maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali, e quello previsto dal contratto, come calcolati alla data di rinegoziazione.
Da tener presente che gli interessi legati al conto accessorio sono detraibili. Infatti la rinegoziazione, come il contratto di mutuo, serve a comprare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Pertanto, secondo l’articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del Tuir, i contribuenti possono detrarre dall’imposta lorda il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati per mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati per l’acquisto o la costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
E inoltre le garanzie già iscritte per il prestito rinegoziato sono valide anche per il rimborso del debito risultante alla data di scadenza del mutuo. Quindi anche il conto accessorio è garantito da ipoteca, proprio perché rinegoziazione e vecchio contratto di mutuo hanno l’identico obiettivo: acquistare, costruire e ristrutturare l’abitazione principale.
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