728 x 90



Le novità del Decreto sulle fonti rinnovabili

Le novità del Decreto sulle fonti rinnovabili

È noto che è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 della G.U. n. 71 del 28/3/2011.

Tra le novità quelle che andranno da subito ad incidere sull’attività edilizia riguardano la certificazione energetica e l’abrogazione di alcune disposizioni di precedenti leggi.

Certificazione energetica
Il decreto apporta alcune modifiche al d. lgs 192/05 in materia di efficienza energetica nell’edilizia, prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici ed all’indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita, anticipando quanto previsto dalla Direttiva europea 2010/31/UE.

In particolare l’art. 13 del decreto introduce una clausola da inserire nei contratti di compravendita o di locazione, con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione tale clausola si applica solo agli edifici ed unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, il decreto prevede che l’indice di prestazione energetica presente nell’attestato di certificazione sia riportato negli annunci commerciali, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o unità immobiliari, consentendo agli utenti finali di  essere informati già dalle prime fasi circa la prestazione energetica dell’immobile.

Si ricorda che il D.lgs 192/05 prevedeva comunque l’obbligo di dotare l’edificio di attestato di certificazione energetica, seppure l’art. 35 della legge 133/08 abbia abolito l’obbligo di allegazione dell’attestato all’atto di trasferimento a titolo oneroso e, per i nuovi edifici (quelli per i quali la presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, sia stata presentata dopo l’8 ottobre 2005) e per quelli esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq sottoposti ad integrale ristrutturazione ovvero a demolizione e ricostruzione, la consegna all’acquirente, da parte del costruttore, contestualmente all’immobile, dell’originale dell’attestato di certificazione energetica (pena la sanzione amministrativa tra 5000 e 30000 euro).

Nel caso in cui siano vigenti specifiche normative regionali in materia andrà verificata l’eventuale sussistenza di obblighi diversi fissati dalla normativa locale.

Abrogazioni
Il decreto va a disciplinare quanto rimasto incompleto nella normativa vigente, relativamente all’utilizzo di fonti rinnovabili, abrogando i commi 22 e 23 dell’articolo 4 del DPR 59/2009, che prevedevano specifici obblighi mai resi operativi in mancanza del provvedimento attuativo, e sostituendoli con altri che saranno obbligatori a partire dal 31 maggio 2012.

Il decreto abroga anche il comma 1bis dell’art. 4 del DPR 380/2001 che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sanciva che, nei regolamenti edilizi comunali doveva essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento e di 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq.

Fonte: Ance

Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti

Cancel reply