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Immobili storici e Fisco, i proprietari non specificano l’affitto in Unico

Immobili storici e Fisco, i proprietari non specificano l’affitto in Unico

Nel quadro dei redditi dei fabbricati dei modelli 2011 va indicato il codice residuale 9 nella colonna di utilizzo

L’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991 (il ‘collegato’ alla Finanziaria del 1992) e la risoluzione n. 28/E del 9 marzo emanata dall’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle modalità di esposizione nei modelli dichiarativi 2011. Il reddito dei fabbricati soggetti a vincolo di interesse storico e/o artistico si determina con l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della stessa zona censuaria in cui si trova l’immobile.

La norma stabilita nel 1991 ha generato diversi dubbi interpretativi. A tale proposito si è pronunciata la Cassazione, nel 2005: ‘le modalità di determinazione del reddito valgono sia per gli immobili dati in locazione ad uso abitativo che per quelli locati ad uso diverso. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006 in cui sono state illustrate le norme applicative dell’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991′.

La risoluzione attuale chiarisce che i proprietari degli immobili di interesse storico e/o artistico dati in affitto possono compilare il quadro dei redditi dei fabbricati, nei modelli 730/2011 e Unico/2011, senza indicare l’importo del canone di locazione. Dovranno essere riportati gli altri dati identificativi e nella colonna 2, relativa all’utilizzo, va indicato il codice residuale 9, che non è compatibile con l’indicazione del canone di locazione.

Fonte: FiscoOggi

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