728 x 90



Disdetta nel contratto di locazione di immobili urbani

Disdetta nel contratto di locazione di immobili urbani

Disdetta nel contratto di locazione di immobili urbani

La disdetta del contratto di locazione è un atto negoziale unilaterale e recettizio, che manifesta la volontà diretta di impedire la prosecuzione o il rinnovo tacito del rapporto locativo (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 gennaio 2011, n. 263)

L’art. 3 della legge n. 392 del 1978 (abrogato successivamente dall’art. 14 della legge n. 431 del 1998, ma applicabile temporalmente nella fattispecie) prevede che la disdetta debba essere comunicata con lettera raccomandata, tuttavia tale forma non è prescritta a pena di nullità, ragion per cui può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza.

Sulla scorta di tali principi è possibile, quindi, che la disdetta sia contenuta in un atto processuale come l’intimazione di sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chiaramente e senza possibilità di equivoci la volontà del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta logicamente e giuridicamente.

Fonte: CondominioWeb

Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti

Cancel reply