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Energie rinnovabili obbligatorie negli edifici

Energie rinnovabili obbligatorie negli edifici

Energie rinnovabili obbligatorie negli edifici

Fra quattro anni le costruzioni nuove o ristrutturate dovranno soddisfare con le rinnovabili il 50% dei consumi

Il Dlgs approvato il 30 novembre in prima lettura, definisce gli strumenti, gli incentivi e le norme per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

L’articolo 9 del provvedimento disciplina l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti ristrutturati dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo precise percentuali:

a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera c).

In caso di inosservanza dell’obbligo viene negato il rilascio del titolo edilizio. La quota di energia che eccede le predette percentuali può accedere agli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili.

 Di conseguenza sono abrogati:
– l’obbligo di prevedere nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili che producano almeno 1 kW di energia per ciascuna unità abitativa (art. 4, comma 1-bis, del DPR 380/2001). Tale obbligo scatterebbe il 1° gennaio 2011;
– l’obbligo di produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% di acqua calda sanitaria (art. 4, commi 22 e 23, del DPR 50/2009).

I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti che incrementano di almeno il 30% le anzidette percentuali di fonti rinnovabili, hanno diritto ad un bonus volumetrico del 5%. Restando valide le norme in materia di distanze minime.

I soggetti pubblici possono concedere a terzi, mediante gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.

Il Dlgs approvato il 30 novembre modifica il Dlgs 192/2005. In particolare aggiunge all’art. 6 le seguenti previsioni:

– nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sarà obbligatorio inserire una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica;

– nelle offerte di vendita di edifici o di singole unità immobiliari, dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica

Il decreto sarà trasmesso alle commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata, per poi tornare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

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