Semplificata l’autorizzazione per gli impianti da fonte rinnovabile
Le Linee guida per la semplificazione autorizzativa degli impianti da fonte rinnovabile (G.U. n.219 18/09/10) hanno l’obiettivo di definire modalità e criteri unitari, sul territorio nazionale, per assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrutture energetiche
Vengono così disciplinati il regime giuridico delle autorizzazioni, il procedimento unico, il monitoraggio e l’inserimento nel territorio e nel paesaggio degli impianti. Le Regioni avranno 90 giorni per adeguarsi.
Analizzando le Linee Guida si evince un chiaro tentativo di portare ordine nella giungla delle interpretazioni degli enti territoriali circa l’autorizzazione – o meno – di impianti di energia rinnovabile sul proprio territorio. La complessità delle procedure unita a una certa discrezionalità autorizzativa, ha infatti spesso determinato incertezza per gli investitori causando un ritardo strutturale nella quota di rinnovabili installata nel Paese.
Perciò i punti cardine delle Linee Guida riguardano una puntuale descrizione dell’iter autorizzativo attraverso il procedimento unico e una serie di criteri generali per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio.
Per quanto riguarda l’iter autorizzativo vengono forniti elementi importanti sia per l’azione amministrativa propria delle Regioni sia per l’azione di coordinamento e vigilanza nei confronti di Enti eventualmente delegati. Si definisce, per esempio, il campo di applicazione, in quanto le Linee Guida saranno applicate alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma escludendo gli impianti offshore.
In sostanza si traccia un percorso lineare e inclusivo con modalità e tempi certi che mantenga i fondamenti della sussidiarietà verticale e orizzontale senza compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Per ciò che concerne i criteri generali per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio si stabiliscono requisiti premianti per i progetti che comprovano la presenza di certificazioni di qualità e ambientali (ISO 9000, ISO 14000, EMAS), la capacità di adattamento alle caratteristiche e alle esigenze del territorio, il riutilizzo di aree già degradate, il livello di innovazione, il coinvolgimento della popolazione locale.
Si individuano anche alcune limitazioni per le zone agricole caratterizzate da vincoli di tutela della biodiversità, da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e da particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.
Le Linee Guida, in sintesi, non sono solamente un disciplinare amministrativo, ma chiamano le Regioni a rendere sempre più integrato il livello di programmazione in modo da coniugare le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali dei territori.
Per questo dovranno assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo economico, di indirizzo energetico, di tutela ambientale, di sviluppo rurale, dei piani paesaggistici, anche nell’ottica della semplificazione procedimentale.
Fonte: greenews.info
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