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Prima casa, Iva al 4% solo su uno di due box auto

Prima casa, Iva al 4% solo su uno di due box auto

Prima casa, Iva al 4% solo su uno di due box auto

In caso di cessione, con unico atto, di un’abitazione non di lusso con i requisiti ‘prima casa’ e di due box ad essa pertinenziali, sulla prima autorimessa l’Iva si applica con l’aliquota del 4%, mentre sulla seconda l’imposta è dovuta con l’aliquota del 10%

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.94/E del 5 ottobre 2010, in merito al trattamento fiscale da riservare alla cessione di due box (censiti nella medesima categoria catastale C6), entrambi pertinenze di un’abitazione costituente ‘prima casa’ per l’acquirente.

In particolare, ribadendo quanto già precisato nella C.M. n.12/E/2007 l’Agenzia delle Entrate conferma, innanzitutto, che la cessione delle pertinenze segue lo stesso regime fiscale applicabile, in generale, alla vendita del bene principale, a condizione che il vincolo pertinenziale venga evidenziato nell‘atto di vendita.

Pertanto, nell’ipotesi in cui entrambi i box siano posti a servizio di un’abitazione, gli stessi sono soggetti al medesimo regime fiscale applicabile alla cessione dei fabbricati abitativi. In particolare, la cessione delle due autorimesse pertinenziali, effettuata da impresa costruttrice entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori, è soggetta ad Iva ai sensi dell’art.10, comma 1, n.8-bis, del D.P.R. 633/1986 (che stabilisce l’imponibilità ad Iva per la cessione di abitazioni).

Con riferimento alla corretta aliquota Iva applicabile, richiamando i precedenti chiarimenti forniti con la R.M. n.139/E/2007, l’Agenzia delle Entrate, conferma che:

– la prima pertinenza è imponibile Iva con l’aliquota prevista per la ‘prima casa’ pari al 4%, in base n. 21) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R.633/1972 (che richiama la nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131;

– la seconda pertinenza è imponibile Iva con aliquota del 10%, in conformità al regime applicabile alle abitazioni non di lusso, in base al n.127-undecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

In tal caso, le imposte di registro ed ipo-catastali sono dovute in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (per complessivi 504 euro).

Come chiarito dalla C.M. n.10/E/2010, nell’ipotesi di cessione, con un unico atto, di un immobile abitativo e di più pertinenze, tali imposte sono dovute una sola volta, a prescindere dal numero di unità immobiliari cedute e dall’aliquota Iva applicata.

Per completezza, si ricorda che la cessione di un box che non costituisca pertinenza di un’unità immobiliare a destinazione residenziale segue il regime Iva applicabile per i trasferimenti di fabbricati strumentali per natura (art.43, comma 2, D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Pertanto, nell’ipotesi di cessione (da impresa costruttrice e non) nei confronti di privati, l’Iva è dovuta, in via generale, con l’aliquota del 20%. Diversamente, l’ Iva si applica con l’aliquota del 10% per le:

– cessioni di porzioni di fabbricato a prevalente destinazione abitativa (cd. ‘fabbricati Tupini’) effettuate da imprese costruttrici (n.127-undecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972);

– cessioni di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese che abbiano eseguito interventi incisivi di recupero sul fabbricato stesso (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica (n.127-quinquiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).

Fonte: Ance

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