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Guida al risparmio energetico, in Rete tutti gli aggiornamenti

Guida al risparmio energetico, in Rete tutti gli aggiornamenti

Guida al risparmio energetico, in Rete tutti gli aggiornamenti

Nella pubblicazione dell’Agenzia le novità, in particolare, sulle procedure per la fruizione delle agevolazionI

Al passo con i tempi ‘Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico’, la pubblicazione realizzata dall’Agenzia delle Entrate sulla detrazione introdotta nel 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti.

È infatti on line l’ulteriore aggiornamento della guida, che descrive i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Aggiornamento dovuto alle più recenti modifiche normative, che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.

In particolare:

– per i lavori che proseguono oltre un periodo d’imposta, è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione

– per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali)

– è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 gennaio 2010).

Dal 1° luglio 2010, infine, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, banche e Poste italiane hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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