728 x 90



Nuove norme condominiali: basta la maggioranza per l’approvazione delle tabelle millesimali

Nuove norme condominiali: basta la maggioranza per l’approvazione delle tabelle millesimali

Nuove norme condominiali: basta la maggioranza per l’approvazione delle tabelle millesimali

Secondo l’orientamento giurisprudenziale sinora prevalente era necessario il consenso di tutti i condomini

Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per l’approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma del codice civile, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Con la sentenza in esame la Cassazione sottolinea che la delibera che approva le tabelle non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base a una valutazione tecnica.

In particolare, i giudici chiariscono che caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti, mentre l’atto di approvazione della tabella fa riferimento ad una documentazione ricognitiva di tale realtà e quindi non qualificabile come attività negoziale.

A sostegno di tale impostazione, viene anche evidenziato che le tabelle millesimali devono essere allegate al regolamento del condominio, per la cui approvazione è sufficiente la maggioranza.

Infine, i giudici sottolineano che gli eventuali errori della tabella millesimale possono essere corretti mediante la speciale azione di revisione prevista dall’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile e pertanto l’approvazione a maggioranza non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini.

La sentenza avrà importanti riflessi nella gestione condominiale soprattutto se un edificio condominiale ha subito negli anni rilevanti modifiche che vanno ad incidere nella ripartizione delle spese, come ad esempio nel caso della chiusura di un balcone ovvero nella realizzazione di una sopraelevazione, ecc.

Fonte: Ance

Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti

Cancel reply