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Opere edilizie ‘particolareggiate': solo al 1° costruttore tempo 5 anni

Opere edilizie ‘particolareggiate': solo al 1° costruttore tempo 5 anni

Opere edilizie ‘particolareggiate': solo al 1° costruttore tempo 5 anni

Legittimo il recupero del beneficio, nel caso in cui l’immobile è rivenduto prima del termine di decadenza

La Corte di Cassazione ha stabilito che i benefici in materia di imposizione indiretta, previsti dalla legge 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applicano a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga a opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto.

La norma agevolativa, riservando specifiche agevolazioni ai trasferimenti soggetti all‘imposta di registro (l’agevolazione escludeva pertanto i trasferimenti soggetti all’Iva), ha una funzione chiara e inequivocabile: incentivare e sostenere il settore immobiliare/edilizio delle aree comprese in piani urbanistici particolareggiati.

La riduzione della misura dell’imposizione di registro all’1% nonché delle imposte ipotecaria e catastale in tassa fissa ha, come conseguenza, l’effetto di disporre di un sensibile e apprezzabile differenziale fiscale, tale da dare uno slancio al settore individuato.

Per espressa disposizione legislativa, le cause di decadenza dal beneficio consistono soltanto nella mancata utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni dall’acquisto, ma nessun altra causa di decadenza è prevista dalle norme del sistema positivo. Il tenore letterale è chiaro: si decade se, decorsi cinque anni dal trasferimento (cioè da quando lo stesso è stato concesso), gli immobili non abbiano avuto una utilizzazione edificatoria.

La norma non prevede specifici momenti nei quali l’ufficio può verificare l’utilizzazione dell’area, dovendosi perciò ritenere che l’Amministrazione possa verificare la decadenza nell’ambito temporale di avveramento della condizione, considerato che la norma non pone a carico dell’acquirente di denunciare all’ufficio il verificarsi della condizione nel corso del termine di validità dell‘utilizzazione edificatoria.

È ragionevole, però, ritenere che il contribuente sia tenuto a denunciare, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 131/1986, gli eventi successivi alla registrazione, nel caso, il fatto negativo della mancata ”utilizzazione edificatoria” nel termine decadenziale, dichiarazione da rendere nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine dei cinque anni in quanto, diversamente opinando, l’ufficio non potrebbe procedere al recupero della maggiore imposta non essendo in possesso di elementi per agire in tal senso.

A seguito della predetta denuncia, l’ufficio provvede al recupero della maggiore imposta con gli interessi, ma senza irrogazione di sanzioni, le quali sono invece dovute in ipotesi di omissione della dichiarazione di mancato avveramento della condizione.

L’imposta, che in questa fattispecie viene recuperata con avviso di liquidazione, è classificata ”complementare” in quanto non si basa sui medesimi presupposti in base ai quali si è tassato l’atto sottoposto a registrazione ma su circostanze diverse (la decadenza dal beneficio).

I piani particolareggiati
Nell’individuare l’esatta portata della locuzione piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati contenuta nell’articolo 33 della legge 388/2000, la circolare n. 11/2002 ha evidenziato che:

– l’esistenza del piano regolatore generale è una condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini dell’agevolazione; pertanto, se esiste un piano regolatore generale regolarmente approvato, ma manca il piano particolareggiato concretamente vigente, non è applicabile il regime di favore

– per piani urbanistici particolareggiati, comunque, denominati, regolarmente approvati si intendono, sia i piani particolareggiati a iniziativa pubblica, sia quelli a iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale (ad esempio, i piani di lottizzazione) purché la relativa convenzione, deliberata dal Comune, sia firmata da quest’ultimo e dall’attuatore

– il piano di lottizzazione, stipulato in convenzione con un organo pubblico (Comune) è equiparabile a un piano particolareggiato, poiché concretizza un interesse pubblico. La convenzione deve essere stipulata prima che sia posto in essere il trasferimento, a conferma che il procedimento amministrativo è stato eseguito e completato secondo la normativa statale o regionale (l’interpretazione dell‘Amministrazione finanziaria è avvalorata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1463/1997, ha ritenuto il piano di lottizzazione uno strumento attuativo delle prescrizioni del piano regolatore generale al pari di un piano particolareggiato).

Fonte: FiscoOggi

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