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Esonero ICI per fabbricati rurali

Esonero ICI per fabbricati rurali

A seguito della presentazione di domanda, da parte di un’azienda agricola locale, il Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, in data 29 settembre 2011 ha richiesto la variazione catastale dei fabbricati rurali, così come prevista dall’articolo 7, comma 2 bis (semplificazione fiscale), del Dl 70/2011, sottolineando, pertanto, come previsto dal suddetto articolo, l’efficacia retroattiva relativa ai cinque anni precedenti alla presentazione della stessa. Il medesimo Ctr Lombardia, analizzando dettagliatamente il caso in questione, oltre ad accettare le ragioni della contribuente (sentenza 3249/2015), ha confermato che, nel caso in cui venga presentata una domanda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011, per ottenere il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati, gli effetti di tale variazione retroagiscono fino al 1° gennaio 2006, con conseguente esclusione dall’Ici a far tempo dall’anno d’imposta 2006.

Nello specifico, l’azienda agricola si era attivata per far ricorso agli avvisi di accertamento Ici con i quali l’ente locale competente contestava, per gli anni 2006 e 2007, una omessa e infedele denuncia di fabbricati posseduti perchè non assogettabili al requisito di ruralità necessario per aver diritto all’esenzione dell’imposta. Inizialmente la Ctp di Mantova aveva rigettato il ricorso in quanto, secondo la Cassazione, erano esclusi dall’Ici solo i fabbricati iscritti in catasto come rurali, se appartenenti alla categoria A/6, per le parti abitative e D/10 per le costruzioni destinate all’attività agricola o di allevamento, mentre, per l’Amministrazione Comunale, l’azienda agricola in questione risultava classificata, per la parte abitativa, nelle categorie A/3 e C/4, mentre, per la parte allevamento, nella categoria D8. In secondo grado però la Ctr ha dato ragione alla contribuente. Infatti i giudici, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, Dl 102/2013 entrato in vigore il 30 ottobre 2013, del citato articolo 7 comma 2-bis e con modificazioni dalla legge 106/2011, hanno sottolineato che le domande di variazione catastale presentate in funzione a questa normativa e il loro inserimento dell’annotazione negli atti catastali, sono valide per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Sulla base di questa analisi, l’azienda in questione, avendo presentato la domanda di variazione catastale prima del 30 settembre 2011, ha diritto al requisito di ruralità che risulta valido a decorrere dal 1 gennaio 2006 con l’esclusione dall’Ici relativamente ai fabbricati in oggetto.

A cura di Claudia La Porta

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