Purtroppo negli ultimi anni in Italia la morosità per l’inadempienza nel pagamento dei canoni di locazione è decisamente aumentata.
Diverse sono le cause che possono esserne causa, in primis, la forte crisi economica che ha letteralmente devastato il ns Paese.
La Legge prevede provvedimenti differenti a seconda che si tratti di locazioni ad uso abitativo, o di quelle destinate ad uso diverso ed, nello specifico, sono applicabili solo per il comparto delle abitazioni, le procedure che stabiliscono l’immediata risoluzione del contratto in virtù del mancato pagamento del canone decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista o per il non adempimento del pagamento degli oneri accessori, quando il valore dell’importo non pagato è maggiore di quello di due mensilità di canone, e quelle che, pur stabilendo che se si pattuisce che il pagamento (comprensivo di canoni scaduti, oneri, interessi e spese processuali) non avvenga in udienza ma successivamente, esso venga corrisposto dal conduttore con ritardo rispetto al termine di 90 giorni normalmente previsti dai canoni stipulati.
Invece se per le locazioni ad uso abitativo può essere evitata la procedura di sfratto se il conduttore adempie a sanare la propria morosità davanti al Giudice, ciò non è valido per le locazioni ad uso diverso per le quali anche un possibile intervenuto pagamento non esclude comunque la possibilità che il locatore decida lo stesso di procedere alla risoluzione del contratto.
In sostanza è consigliabile, quando si stipula un contratto di locazione, sia esso per uso abitativo o diverso, inserire sempre la clausola che prevede la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento del canone con un ritardo superiore ad un limite stabilito, in modo così da evitare ogni eventuale problema che si potrebbe creare con la valutazione dell’eventuale gravità dell’inadempimento.
Infine per evitare che il ritardo nei pagamenti possa considerarsi tollerato, è opportuno mettere in mora il conduttore non appena si verifica l’inadempimento.
A cura di Claudia La Porta
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Canoni di locazione e inquilini morosi | puntoRE
20 luglio 2015, 19:00[…] blog: CambioCasa.it […]
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