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Denuncia di inizio attività e poteri istruttori del Comune

Denuncia di inizio attività e poteri istruttori del Comune

Denuncia di inizio attività e poteri istruttori del Comune

Come si attiva il Comune a fronte del deposito di una denuncia di inizio attività non formulata in modo corretto?

Il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza.

In sintesi se c’è qualche problema di mancanza di documenti, i lavori non possono essere iniziati, salvo correzioni della iniziale denuncia, ed il tecnico si assume le proprie responsabilità per il caso di dichiarazioni non veritiere.

Nel caso in cui il comune non si pronuncia, come ci si deve comportare?

Dopo l’esecuzione dei lavori l’amministrazione comunale se si rende conto, a suo modo di vedere, della illegittimità degli stessi può spiccare l’ordine di rimozione e remissione in pristino, ma siccome potrebbe essersi formato il silenzio assenso, l’amministrazione non può emettere quell’ordinanza.

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Ma allora, viene da domandarsi, che cosa può fare l’amministrazione per riparare ad un proprio errore in casi del genere? Davvero si può credere che l’amministrazione perda i propri poteri e, come nel caso delle opere edilizie, debba vedere perpetrato un abuso?

No, dice il T.A.R. Lazio, non è contestabile che l’amministrazione conservi poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori, se difettano i presupposti per la d.i.a., tuttavia tali poteri vanno esercitati nelle forme dell’autotutela.

Autotutela che in sostanza consente di fare una marcia indietro revocando l’efficacia autorizzatoria del silenzio assenso (cfr. art. 21-nonies l. n. 241/90).

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