Delucidazioni sul contratto di locazione
Per locazione si intende quel contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo economico. Questa è la definizione di locazione dell’art. 1571 c.c.
Il contratto di locazione si definisce a prestazioni corrispettive in quanto da un lato il locatore concede il bene e dall’altro il conduttore si obbliga a versare il corrispettivo nei modi e nei termini pattuiti.
Il contratto di locazione finalizzato a soddisfare esigenze di carattere abitativo deve essere di durata consentito dalla legge, i periodi previsti sono:
-Contratto di locazionea durata quadriennale con rinnovo automatico (contratto 4+4) a canone libero
-Contratto triennale con rinnovo automatico di due anni (contratto 3+2)
-Contratto durata transitoria (minimo di un mese ed un massimo di diciotto)
Il contratto di locazione prevede anche causali di recesso per gravi motivi. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Casi comuni di recesso contratto di locazione:
-Il conduttore viene trasferito per motivi di lavoro da una città all’altra.
-L’inquilino viene colpito da problemi di salute permanenti o comunque duraturi a tal punto da rendere l’unità immobiliare non conforme agli usi.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere che i gravi motivi debbano essere menzionati precisamente nella disdetta, a pena di inefficacia della comunicazione stessa,
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