Con il Decreto Rinnovabili, slitta di un anno l’obbligo del 35% per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli soggetti a ristrutturazione importante.
Si ricorda che l’obbligo di installazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnivabili (FER) negli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti, in base all’articolo 11 e all’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011 (Decreto Rinnovabili), in attuazione della direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile, è entrato in vigore il 31 maggio 2012. Ora, l’obbligo del 35% slitta al 1° gennaio 2015, in base alle norme previste dal Decreto Rinnovabili che dispongono l’uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento dei nuovi edifici.
La norma stabiliva le seguenti scadenze per le percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
35% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
50% a partire dal 1° gennaio 2017.
Ora però il DL Milleproroghe (il cui disegno di legge di conversione è stato approvato in Senato) ha stabilito lo slittamento di un anno per la scadenza che obbliga i costruttori a dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili, pena il diniego del titolo edilizio. Pertanto, ancora per un anno l’obbligo di produzione minima da fonte rinnovabile rimane quello del primo scaglione, almeno il 20%.
E, di conseguenza, viene rimandato di un anno anche l’incremento di potenza elettrica degli impianti da fonti rinnovabili da installare negli edifici.
NOTE
Le scadenze stabilite dal Decreto Rinnovabili erano:
K = 80 per le richieste presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
K = 65, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
K = 50, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
Anche in questo caso il primo scaglione viene allungato a tutto il 2014, mentre il secondo scatterà dal 2015.
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