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Registrazione locazioni immobiliari on line con il modello “Rli”

Registrazione locazioni immobiliari on line con il modello “Rli”

Il nuovo modello per la registrazione degli affitti immobiliari si può utilizzare anche per la comunicazione di eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni.

Rli (“Registrazione locazioni immobili”) è una novità nell’ambito della modulistica fiscale: approvato dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 10 gennaio 2014, è disponibile anche on line, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche. Nel nuovo modello confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliari in precedenza assolti tramite il “modello 69”. Rli è stato introdotto allo scopo di facilitare il rapporto tra contribuenti e Fisco. Infatti, serve anche per richiedere agli uffici dell’Agenzia la registrazione dei contratti di affitto e locazione di immobili e per comunicare le eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni, per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e trasmettere i dati catastali dell’immobile affittato. E, inoltre, consente di allegare – in unico file, in formato .tif, .tiff o .pdf – una copia del contratto ed eventuali ulteriori documenti (scritture private, mappe, planimetrie, eccetera).

In dettaglio
Il primo foglio del modello è costituito dal frontespizio che contiene l’informativa sul rispetto della privacy.
Poi c’è il quadro A, suddiviso in tre sezioni: la prima riservata ai dati che identificano il tipo di contratto per la registrazione, la seconda è per gli adempimenti successivi (ad esempio, la proroga del rapporto), nell’ultima sezione, infine, trovano posto le informazioni riguardanti il richiedente la registrazione. Chiude il quadro lo spazio da compilare in caso di presentazione telematica.
Nei quadri B (“Soggetti”), C (“Dati degli immobili”) e D (“Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”), vanno indicati, rispettivamente, i dati di locatore e conduttore, le notizie relative agli immobili principali e alle loro pertinenze, le informazioni riguardanti la cedolare secca.

Il modello Rli può essere scaricato gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia e presentato telematicamente anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Comunque, tutti possono utilizzare il canale web per inviare l’Rli direttamente o tramite un intermediario abilitato, senza allegare copia del testo del contratto nei casi seguenti: se i locatori sia i conduttori non sono più di tre; se l’appartamento è soltanto uno e le relative pertinenze non sono superiori a tre; se gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; se il contratto stabilisce solo il rapporto di locazione e non altre pattuizioni; se i firmatari sono persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

Per la trasmissione del nuovo modello dovrà essere utilizzato il software “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”, che sarà disponibile, gratuitamente, sul sito internet dell’Agenzia e, comunque, fino al 31 marzo, potranno essere usati anche gli altri prodotti informatici attualmente in uso per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (“Contratti di locazione”, “Iris” e “Siria”).

Il modello Rli è operativo dal 3 febbraio, ma fino al 31 marzo, in alternativa, potrà ancora essere presentato, agli uffici delle Entrate, il modello 69, che dopo tale data sarà definitamente sostituito dal nuovo Rli per gli adempimenti connessi ai contratti di locazione e affitto immobiliare.

L’Rli può essere utilizzato anche per revocare la cedolare secca. Pertanto, il locatore che vuole recedere dall’applicazione della cedolare secca, può presentare, anche on line, il modello Rli all’Agenzia delle Entrate in ognuna delle annualità successive a quella in cui ha optato per la cedolare secca; per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’anno in cui s’intende non applicare più il tributo sostitutivo ha tempo fino al termine di scadenza. E dopo la revoca, sarà nuovamente dovuto il Registro anche per le annualità successive.

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